Cassazione Civile, Sentenza n. 6614/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un accertamento tributario relativo all'imposta di successione per un cespite aziendale non denunciato in successione. I ricorrenti contestavano: a) l'esistenza di un preclusivo giudicato di 'condono' (legge 516/1982) a favore dei contribuenti a seguito della decisione di secondo grado; b) omissione o insufficienza della valutazione della cessazione dell'attività (certificati di chiusura partita IVA e cancellazione alla Camera di Commercio) che avrebbe dimostrato l'inesistenza dell'azienda al momento dell'apertura della successione; c) errata applicazione della nozione di azienda ex art.2555 c.c. e errato inquadramento dell'onere della prova (art.2697 c.c.); d) violazione del giusto processo per presunto ribaltamento dell'onere della prova. Inoltre censuravano la tardiva costituzione dell'Agenzia e la procedura di trattazione in camera di consiglio senza discussione orale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) non sussisteva un giudicato 'da condono' derivante dalla sentenza di secondo grado, la quale aveva annullato l'accertamento per ragioni di merito (mancata motivazione/insufficienza probatoria sull'esistenza dell'impresa) e non per definizione per condono; 2) la Commissione Tributaria Centrale aveva esaminato la prova della cessazione dell'attività ma aveva correttamente ritenuto che la chiusura della partita IVA e la cancellazione camerale non dimostravano, di per sé, la disgregazione dell'unità aziendale (necessaria la prova della vendita separata dei beni); 3) la nozione di azienda applicata ex art.2555 c.c. era corretta e l'Amministrazione aveva fornito elementi dimostrativi della sussistenza di un compendio aziendale; i contribuenti non avevano provato l'opposto; 4) non vi era inversione illegittima dell'onere della prova né violazione del diritto di difesa; 5) non si dispone nulla sulle spese per l'assenza di difesa dell'Agenzia. È stato altresì richiamato il principio che per l'imposta di successione il valore dell'azienda è determinato alla data di apertura della successione, comprensivo dell'avviamento, anche se l'attività non è proseguita dopo il de cuius. Infine la Corte ha disposto l'applicazione dell'art.13 D.P.R. 115/2002 relativamente al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
decreto-legge n. 137 del 2020, art.23 comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020
consentita la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale se nessuna parte ne fa richiesta; qui utilizzata per l'udienza
art. 360, co.1, nn. 3,4,5 cod.proc.civ.
fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme processuali e motivazione)
articoli 324 e 327 cod.proc.civ.
richiamati in relazione alla contestata mancata rilevazione di presunto giudicato interno
legge 516 del 1982
art. 32, primo comma, legge 516 del 1982
riguarda la possibilità di definizione mediante dichiarazione integrativa (condono); nel caso la Corte ha ritenuto che il caso concreto fosse diverso e non ricompreso in tale definizione
definizione di azienda come complesso di beni organizzati dall'imprenditore; applicata per verificare la sussistenza dell'azienda nell'asse ereditario
regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la distribuzione probatoria: l'Amministrazione ha fornito elementi iniziali e i contribuenti non hanno provato la disgregazione dell'azienda
art. 21, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637
principio che per l'imposta di successione il valore venale dell'azienda si determina alla data di apertura della successione comprensivo dell'avviamento
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; comma 1-bis art.13
riferimenti alla disciplina del contributo unificato da applicare in caso di rigetto del ricorso
Cass. giurisprudenza richiamata
Cass. nn. 12777/01, 3960/02, 16834/08, 12607/08, 22148/17
orientamenti che confermano la valutazione dell'azienda e dell'avviamento alla data di apertura della successione e i criteri di motivazione dell'avviso di accertamento
Massime di principio
- In tema di imposta di successione, l'azienda compresa nell'attivo ereditario si valuta al momento dell'apertura della successione e può conservare rilevanza anche se l'attività non è proseguita dal de cuius; la mera chiusura della partita IVA o cancellazione camerale non prova automaticamente la disgregazione dell'azienda
- L'Amministrazione è tenuta a fornire elementi probatori iniziali circa l'esistenza di un compendio aziendale; spetta poi al contribuente dimostrare la disgregazione dell'unità aziendale (ad es. vendita separata dei beni) per escludere la configurabilità dell'azienda
- La definizione per 'condono' ai sensi della legge 516/1982 va valutata secondo la sua specifica portata: un annullamento del giudice di merito per ragioni di merito è distinto da una definizione per condono e non genera giudicato di condono se non espressamente deciso
- Le questioni sull'onere della prova e sulla nozione di azienda sono prevalentemente di fatto e valutabili dal giudice di merito; la Cassazione sindaca soltanto la corretta interpretazione normativa e i profili di diritto
- La mancata richiesta di discussione orale consente la trattazione in camera di consiglio secondo le norme emergenziali (art.23 co.8-bis D.L. 137/2020) se nessuna parte ne fa istanza
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare i criteri di valutazione adottati; non è necessario che l'ufficio espliciti tutti gli elementi di fatto utilizzati, purché il contribuente possa conoscere il criterio per contestarlo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6613/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6615/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6616/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6617/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6653/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6660/2022 del 01/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →