Cassazione Civile, Sentenza n. 6617/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione notificato al notaio, che ricalcolava l'imposta di registro autoliquidata trasformandola in imposta di donazione proporzionale (aliquota 8% su bonifici per dotazione/assegnazione riconducibili a un trust), con addebito del pagamento al notaio in qualità di responsabile d'imposta. Il notaio deduceva l'illegittimità dell'addebito perché: (i) la natura imponibile e i presupposti dell'imposta proporzionale non risultavano 'ictu oculi' dall'atto registrato ma richiedevano valutazioni interpretative e accertamenti extratestuali; (ii) per la responsabilità del notaio valgono i limiti di cui all'art.57 co.2 DPR 131/86 (responsabilità limitata all'imposta principale); (iii) sotto profilo sostanziale, i trasferimenti contestati non costituivano una donazione imponibile (o, al più, avrebbero comportato diversa aliquota/franchigia); (iv) dedotto anche errore nella liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Accolto il quarto motivo di ricorso (questione prioritaria sulla legittimazione passiva del notaio). La Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi della pretesa impositiva proporzionale non emergessero direttamente dall'atto registrato ma richiedessero ricostruzioni giuridico‑fattuali controverse; pertanto l'avviso di liquidazione notificato al notaio come responsabile d'imposta era illegittimo. La sentenza impugnata è cassata; deciso nel merito, è accolto il ricorso originario del notaio. Le spese dell'intero procedimento sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro) - artt. 42, 57 co.2, 22
Art.42 utilizzato per distinguere imposta principale (quella applicata al momento della registrazione o richiesta dall'ufficio per correggere errori di autoliquidazione) da imposte complementari/suppletive; art.57 co.2 richiamato per il principio secondo cui la responsabilità solidale del notaio non si estende alle imposte complementari e suppletive; art.22 (enunciazioni) richiamato sul profilo di quando trasferimenti risultano immediatamente imponibili dall'atto.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 463 - art. 3‑ter
"Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano... entro il termine di sessanta giorni..."
La procedura telematica/automatizzata di controllo si applica soltanto quando il maggior dovuto risulta immediatamente desumibile dall'atto; se la pretesa richiede accertamenti o valutazioni interpretative, non può essere utilizzata la procedura automatizzata nei confronti del notaio.
d.lvo 346/1990 - art.60 (riferimento all'imposta di donazione)
Richiamato per estendere ai tributi proporzionali (come l'imposta di donazione) i principi interpretativi sulla responsabilità del notaio già formulati per registro/ipotecaria: la responsabilità del notaio è limitata all'imposta principale deducibile dall'atto.
D.P.R. n. 600/1973 - art. 64, comma 3
Richiamato in relazione alla definizione generale di responsabile d'imposta e al ruolo del notaio quale soggetto tenuto alla garanzia e alla richiesta della registrazione.
art.2, co.47-49 D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006 e art.769 c.c.
Citati nel quadro delle doglianze subordinate relative alla qualificazione della fattispecie ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della franchigia dell'imposta di donazione; la Corte non ha accolto nel merito queste questioni perché ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione per vizi di legittimazione passiva.
Codice di procedura civile - artt. 91 e 92
Riferiti in tema di liquidazione delle spese di lite; la Corte, considerando la novità e la complessità della questione, ha compensato le spese.
Circolari Agenzia delle Entrate n. 6/E (05.02.2003) e n. 18/E (29.05.2013)
Richiamate per il principio amministrativo secondo cui gli uffici devono correggere tramite procedure automatizzate solo errori oggettivi, univoci e immediatamente riscontrabili dall'atto, evitando valutazioni complesse nella fase di controllo dell'autoliquidazione.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del notaio per imposte derivanti da atti da lui rogati è limitata all'"imposta principale" quando questa risulti immediatamente e oggettivamente desumibile dall'atto (ictu oculi); non può essere estesa a imposte di natura complementare o a pretese che richiedono accertamenti extratestuali o interpretazioni giuridiche controverse.
- La procedura telematica/automatizzata di controllo (art.3‑ter d.lgs. 463/97) è legittima solo se il maggior tributo dovuto emerge chiaramente dal contenuto documentale; se la pretesa impositiva nasce da ricostruzioni interpretative o fatti esterni al documento, l'ufficio deve procedere con accertamento nei confronti delle parti e non con avviso al notaio responsabile.
- Nelle fattispecie trust/enunciazioni, l'imponibilità delle trasferenze (donazioni, assegnazioni, restituzioni) va valutata sulla base della sostanza economica e richiede spesso accertamenti di fatto e valutazioni giuridiche: se tali elementi non figurano in modo univoco nell'atto, il notaio non può essere considerato responsabile oggettivo per l'intera pretesa.
- La coincidenza soggettiva tra disponente e beneficiario o la natura sostanzialmente restitutoria di un atto può rendere insussistente o diversa la materia imponibile; queste sono valutazioni che impongono approfondimenti e non possono giustificare, da sole, l'addebito automatizzato al notaio.
- In caso di questione giuridica nuova e complessa e di comportamento del notaio conforme a istruzioni/circolari, il giudice può ritenere equilibrata la compensazione delle spese di lite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6613/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6614/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6615/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6616/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6653/2022 del 01/03/2022
- Sentenza civile · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6660/2022 del 01/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →