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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6660/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento Irap per l'anno 2010 (importo €207.834), basato sul mancato riconoscimento della deduzione del "cuneo fiscale". L'Amministrazione sosteneva che Roma TPL operasse in regime di "concessione" e a "tariffa" nel settore dei trasporti, condizioni che escluderebbero l'agevolazione Irap prevista dall'art. 11 d.lgs. 446/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano qualificato il rapporto tra Roma TPL e Roma Capitale come appalto/contratto di servizio e non come concessione a tariffa. I giudici di merito hanno accertato (fatto non contestato) che la società riceveva un corrispettivo sinallagmatico/rimborso chilometrico dalla pubblica amministrazione, che la vendita dei biglietti rimaneva a carico del Comune/Atac e che l'Ente interveniva per ripianare eventuali perdite: elementi che escludono il trasferimento del rischio operativo e la presenza di una tariffa remunerativa. Di conseguenza è stata confermata la spettanza della deduzione del cuneo fiscale in favore di Roma TPL. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 15.12.1997 n. 446

    Esclude la deduzione del cuneo fiscale ai fini Irap per le imprese operanti in concessione e a tariffa; l'esclusione si applica solo quando concorrono entrambi i presupposti (concessione e tariffa remunerativa).

  • Decisione della Commissione europea C(2007) n. 4133 (12/10/2007)

    Ha ritenuto la misura (esclusione dall'agevolazione per le public utilities in concessione e a tariffa) non configurabile come aiuto di Stato, valorizzando la neutralità dell'esclusione e motivando la necessità di evitare sovracompensazioni tariffarie.

  • Direttiva 2014/23/UE, art. 2, par. 1, lett. a) e b)

    Definisce la concessione di servizi come contratto oneroso in cui il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto (o tale diritto accompagnato da un prezzo) con assunzione del rischio operativo da parte del concessionario.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, comma 1, lett. vv)

    Riprende la definizione comunitaria di "concessione di servizi" nel codice dei contratti pubblici, richiamando l'elemento dell'assunzione del rischio operativo dal concessionario.

  • d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 19

    Nella materia del trasporto pubblico locale prescrive la stipulazione di contratti di servizio quali appalti di servizi; norma rilevante per la qualificazione contrattuale nel settore.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. (richiamato)

    Invocato nel motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di fatto svolto dai giudici di merito non fosse sindacabile in sede di legittimità ai sensi delle relative limitazioni.

  • artt. 112 e 113 d.lgs. 18.8.2000 n. 267

    Citate nel ricorso; richiamo a disposizioni del diritto amministrativo e procedurale utilizzate nella doglianza ma non decisive per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per escludere la deduzione del 'cuneo fiscale' ai fini Irap occorrono congiuntamente: il regime giuridico della concessione e l'esistenza di una tariffa remunerativa pagata dall'utenza.
  • La qualificazione come 'concessione' richiede il trasferimento al gestore del rischio operativo (possibilità di non recuperare costi/investimenti) e il corrispettivo costituito dal diritto di gestire/sfruttare il servizio, non un mero pagamento erogato dalla P.A.
  • Se la P.A. corrisponde un rimborso o canone, mantiene la vendita dei titoli/ricavi oppure interviene a ripianare le perdite, il rapporto assume ordinariamente natura di appalto/contratto di servizio e non di concessione.
  • Ai fini della esclusione dall'agevolazione conta la tariffa effettivamente remunerativa (percepita dagli utenti) e non una 'tariffa ampliata' costituita da contributi o meccanismi di equilibrio economico-finanziario stabiliti dall'ente.
  • L'onere della prova circa la natura concessoria del rapporto spetta all'Amministrazione che contesta l'agevolazione; gli accertamenti di fatto dei giudici di merito (chi incassa i ricavi, chi assume i rischi, chi copre le perdite) prevalgono in cassazione salvo vizio manifesto.
  • In situazioni analoghe occorre analizzare concretamente clausole contrattuali su: diritto di riscuotere ricavi dall'utenza, modalità di determinazione della remunerazione, obblighi di copertura delle perdite e clausole di riparto del rischio operativo.

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