Cassazione Civile, Sentenza n. 6653/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di rimborso IRAP per l'anno 2012: ATM chiedeva la riduzione della base imponibile (cd. riduzione del cuneo fiscale) ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997 (come modificato dalla l. n. 296/2006). L'Agenzia negò il rimborso ritenendo che l'attività di trasporto fosse svolta in regime di concessione e a tariffa remunerativa (quindi esclusa dal beneficio). Il contenzioso in primo grado (CTP Milano) accolse ATM; la CTR Lombardia respinse l'appello principale dell'Agenzia ritenendo che, in relazione alla maggior parte dell'attività e, in particolare, al rapporto con il Comune di Como per la gestione della funicolare Como–Brunate, non ricorressero i requisiti della concessione a tariffa remunerativa. L'Agenzia ricorse in Cassazione censurando la mancata qualificazione del rapporto come concessione a tariffa remunerativa e l'erronea valutazione della sussistenza della tariffa remunerativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia nei termini indicati in motivazione, ritenendo che la CTR non abbia svolto una puntuale analisi delle clausole contrattuali relative al rapporto con il Comune di Como e, dunque, non abbia adeguatamente valutato se si tratti di concessione traslativa a tariffa remunerativa o di appalto di servizio. La sentenza di appello è cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione perché accerti la natura giuridica del rapporto e, conseguentemente, l'operatività o meno delle limitazioni previste dall'art. 11 d.lgs. n. 446/1997. Il ricorso incidentale della contribuente è dichiarato assorbito; è respinta la richiesta subordinata di rimessione alla Corte di giustizia (ritenuta manifestamente infondata). La Corte ha inoltre demandato al giudice di merito la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4)
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. 15/12/1997, n. 446
La norma esclude dal beneficio della riduzione del cuneo fiscale le imprese che svolgono attività regolamentata in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa; l'interpretazione deve essere restrittiva ma richiede accertamento concreto della natura contrattuale (concessione vs appalto) e della caratteristica 'tariffa remunerativa' (capace di generare profitto).
legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 266
art. 1, comma 266, l. n. 296/2006
Modifica che ha introdotto (nel contesto dell'art. 11 d.lgs. 446/1997) la disciplina della riduzione del cuneo fiscale; la giurisprudenza interpreti tale beneficio alla luce della ratio (evitare doppio finanziamento di imprese a tariffa remunerativa).
codice di procedura civile, art. 360, co. 1, n. 3
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento delle censure di legittimità per falsa applicazione della normativa sostanziale; usato dalla ricorrente per denunziare errata applicazione dell'art. 11 d.lgs. 446/1997.
codice civile, artt. 1362-1366
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 cod. civ.
Norme richiamate dalle parti in tema di interpretazione del contratto; la Corte sottolinea la necessità che il giudice di merito analizzi concretamente le clausole per definire la qualifica negoziale (concessione vs appalto).
codice civile, art. 2697
Richiamiato nelle deduzioni delle parti in tema di onere della prova; la Corte segnala che la verifica della tariffa remunerativa richiede accertamenti probatori adeguati.
legge n. 212/2000, art. 7
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata nel ricorso incidentale relativo al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il ricorso incidentale assorbito.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107
Richiamato dalla contribuente in relazione a possibile aiuto di Stato o svantaggio selettivo; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione e non ha disposto rimessione alla Corte di giustizia.
Decisione della Commissione europea C(2007)4133 e Risoluzione Agenzia Entrate n. 358/2008
Decisione C(2007)4133 (12/09/2007) e Risoluzione Agenzia Entrate n. 358 del 24/09/2008
Richiamate dalle parti in ordine all'interpretazione estensiva dell'Agenzia che escludeva l'intero comparto del trasporto pubblico locale; la Corte ha ritenuto la richiesta di rimessione all'esame della Corte di giustizia manifestamente infondata nel caso di specie.
Massime di principio
- La riduzione del cuneo fiscale IRAP non si applica, in linea di principio, alle imprese che gestiscono servizi pubblici in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa; va quindi verificata la natura contrattuale concreta (concessione vs appalto).
- Per qualificare un rapporto come concessione traslativa rilevano elementi fattuali: affidamento di funzioni pubbliche, traslazione del rischio gestionale sull'operatore e modalità di remunerazione basata su tariffa (introiti dall'utenza).
- La 'tariffa remunerativa' comporta che la tariffa sia idonea a coprire costi e a generare profitto: se la tariffa è fissata/gestita dall'ente pubblico e gli incassi non spettano integralmente all'operatore l'elemento remunerativo può non sussistere.
- Se il rapporto è qualificato come appalto di pubblico servizio, il beneficio fiscale può essere riconosciuto; se è concessione, occorre poi accertare se la tariffa sia remunerativa: se non remunerativa il beneficio può comunque spettare.
- Il giudice di merito deve esaminare puntualmente le clausole contrattuali e gli aspetti economico-contabili (bilancio, flussi di incasso dei titoli di viaggio, corrispettivi pattuiti) per determinare natura del rapporto e sussistenza della tariffa remunerativa.
- Sull'onere della prova: la parte che invoca il beneficio deve dimostrare i presupposti per ottenerlo; tuttavia l'Amministrazione deve motivare adeguatamente il diniego indicando le ragioni ostative (non bastano affermazioni generiche).
- La mera esistenza di una struttura holding non esclude automaticamente il controllo sull'operatività: occorre valutare la reale attività operativa dell'entità che ha chiesto l'agevolazione al periodo considerato.
- La questione dell'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione (aiuti di Stato, art. 107 TFUE) richiede fondatezza e elementi specifici per giustificare la rimessione alla Corte di giustizia; richieste generiche possono essere dichiarate manifestamente infondate.
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