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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6613/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducevano in cassazione, con vari motivi, che l'amministrazione aveva illegittimamente rettificato i valori immobiliari trasmessi in successione: in particolare sostenevano che si sarebbe dovuta applicare la valutazione automatica prevista dall'art.52 DPR 131/1986 (eventualmente con l'istanza di cui all'art.12 DL 70/1988), la quale precluderebbe l'accertamento di maggior valore; denunciavano inoltre vizi di motivazione e di omissione di pronuncia da parte della Commissione Centrale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Commissione Centrale che ha ritenuto legittima la rettifica effettuata dall'Ufficio sulla base di una perizia UTE e dell'accertamento del valore di mercato, avendo escluso l'applicabilità del regime di valutazione automatica per l'assenza, all'epoca dei fatti, di rendita catastale degli immobili. La Corte ha ritenuto non decisiva l'asserita omissione di istanza ex art.12 DL 70/1988, richiamando il principio di non retroattività della norma e la necessità che l'immobile fosse già accatastato per poter applicare il criterio automatico; ha inoltre respinto i profili di nullità o contraddittorietà della motivazione e le doglianze processuali relative all'omessa pronuncia. Rigettato il ricorso; nulla di provveduto sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione; ordinato, ove dovuto, ulteriore versamento del contributo unificato ai ricorrenti.

Norme richiamate

  • articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.70 (convertito, legge 13 maggio 1988, n.154)

    "limita espressamente la propria efficacia agli atti ed alle scritture intervenuti a decorrere dalla sua entrata in vigore"

    La Corte conferma la non retroattività: l'art.12 consente su richiesta del contribuente il criterio automatico solo per gli atti intervenuti dopo la sua entrata in vigore; pertanto non può sanare la mancanza di rendita catastale antecedente.

  • art.52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131

    "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito (...)"

    La norma preclude la rettifica solo se sussistono i parametri catastali richiesti e l'immobile è accatastato; in assenza di rendita catastale il divieto non opera e l'Ufficio è libero di procedere all'accertamento di maggior valore.

  • art.79 del d.P.R. 131/1986

    Riferimento normativo richiamato per delimitare la non retroattività dei criteri catastali e la disciplina degli atti anteriori all'entrata in vigore del DPR; la Corte lo richiama nel contesto dell'impossibilità di applicare retroattivamente il criterio automatico.

  • artt.51, commi 3 e 4, e art.52, comma 1, d.P.R. 131/1986

    Richiamati per affermare che, quando mancano i presupposti per il blocco dell'azione di accertamento, l'Ufficio può stimare il valore venale e procedere alla rettifica.

  • art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Le censure in cassazione sono state inquadrate secondo questi motivi: n.3 (violazione di norme materiali), n.4 (nullità per mancata o contraddittoria motivazione) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi alla luce della fattualità e dei limiti di sindacato di legittimità.

  • art.112 cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare una presunta sopravvenuta 'nuova domanda' addebitata ai contribuenti; la Corte ha ritenuto che non vi sia sostituzione di domanda ma adeguamento della decisione all'accertamento della fattualità quando è escluso il regime automatico.

  • art.54 d.l. 22 giugno 2012, n.83 (convertito legge 7 agosto 2012, n.134) - riforma art.360 n.5

    La Corte richiama la giurisprudenza (Sez. U., n.8053/2014) che restringe il sindacato in Cassazione sui vizi motivazionali: oggi è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; difetti di 'sufficienza' non consentono la cassazione.

  • art.13 (comma 1-bis) - contributo unificato

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a carico del ricorrente, pari al contributo previsto per il ricorso principale, ai sensi del comma 1-bis.

  • Cass. n.7676/2003; Cass. n.13110/2008; Cass. civ. n.4247/1997; Cass. Sez. U. n.8053/2014

    Giurisprudenza richiamata a supporto dei principi: (i) necessità della rendita catastale per applicare il criterio automatico; (ii) non sanabilità per via giurisdizionale dell'assenza di rendita antecedente; (iii) limitazione del sindacato sulla motivazione in Cassazione.

Massime di principio

  • Il regime di valutazione automatica previsto dall'art.52 DPR 131/1986 opera solo se l'immobile è già dotato di rendita catastale e il valore dichiarato è almeno pari ai parametri catastali: in assenza di rendita catastale l'Ufficio può stimare il valore di mercato e procedere alla rettifica.
  • L'art.12 del DL 70/1988, che consente su richiesta il ricorso al criterio automatico anche per immobili non ancora censiti, è di efficacia non retroattiva: non può essere invocato per atti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La mancata presentazione di una istanza ex art.12 non è decisiva quando, per fatto incontrovertibile (es. mancanza di accatastamento), il regime automatico non poteva comunque applicarsi: la determinazione del valore di mercato resta quindi aperta all'accertamento.
  • Quando il regime automatico è escluso, il giudice tributario deve entrare nel merito e valutare il valore venale (anche con perizia UTE) e può altresì ridurre in alcuni casi i valori accertati dall'Ufficio.
  • In Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili con ordine ristretto: rileva l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; mera insufficienza o difetto di approfondimento non giustificano la cassazione.
  • Non costituisce in sé violazione dell'art.112 c.p.c. l'adeguamento della decisione del giudice ai concreti esiti istruttori e alla fattualità emersa (per es. esclusione del criterio automatico), purché la ricostruzione motivazionale sia chiara e congruente.

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