Cassazione Civile, Ordinanza n. 31152/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta contributiva dell'INPS per l'iscrizione alla Gestione Separata relativa all'anno 2009, notificata alla professionista il 30 giugno 2015, con pretesa di contributi e somme aggiuntive in relazione all'attività libero-professionale di avvocato svolta pur in assenza di iscrizione alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello dell'INPS, confermando in sostanza l'obbligo contributivo e condannando la professionista al pagamento di Euro 3.991,73. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, sostenendo che la pretesa fosse estinta; 2) omessa pronuncia/violazione dell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, assumendo che il contributo fosse stato calcolato sull'intero reddito e non sulla sola parte eccedente la soglia di esenzione di Euro 5.000,00; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione relativa alla misura delle sanzioni, in relazione all'incertezza normativa sull'obbligo contributivo degli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, con richiamo alla disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 e all'art. 116, commi 8 e 15, L. n. 388 del 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi. Sul primo ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico: la ricorrente non ha spiegato da quali atti di merito emergessero i fatti necessari per calcolare la prescrizione; in ogni caso ha escluso la prescrizione perché, per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine decorre dalla scadenza del pagamento e, nel caso concreto, il dies a quo era il 6 luglio 2010, con conseguente tempestività della messa in mora ricevuta il 30 giugno 2015, tenuto conto del differimento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito: ai fini dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata, l'intero reddito professionale prodotto costituisce base imponibile e non soltanto la parte eccedente la soglia di Euro 5.000,00, salvo il caso in cui il reddito sia già integralmente soggetto ad altro obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la questione delle sanzioni era stata devoluta al giudice di merito e che, nelle more, era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per la rideterminazione del dovuto e per le spese.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
base formale dei motivi di ricorso per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 111 Cost.
evocato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
interpretato in modo costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito quando la questione di diritto è infondata e non servono ulteriori accertamenti di fatto
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 111/2011
considerato dalla Corte costituzionale come norma illegittima nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti privi di altra copertura previdenziale specifica, come interpretata dalla giurisprudenza richiamata
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269
richiamato per la soglia di Euro 5.000,00; la Corte afferma che il superamento della soglia incide sull'obbligo contributivo, ma la base imponibile resta l'intero reddito prodotto
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
ha differito il termine di versamento dei contributi per l'anno 2009 al 6 luglio 2010 per i contribuenti rientranti nelle condizioni previste, incidendo sulla decorrenza della prescrizione
art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato quale fonte di delega e base dell'adozione del D.P.C.M. 10 giugno 2010, qualificato come regolamentare
evocato come parametro del vizio di omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla misura delle sanzioni
richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle sanzioni, ma la decisione si fonda soprattutto sulla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale
art. 116, commi 8 e 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato in relazione alla determinazione e riduzione delle sanzioni civili per omesso versamento contributivo
L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22
richiamato nella sentenza della Corte costituzionale quale parametro delle soglie reddituali che esonerano dall'iscrizione alla Cassa Forense
Corte cost., sent. n. 104 del 2022
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma
Massime di principio
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi obbligatori può essere rilevata anche d'ufficio, ma solo sulla base di fatti storici già tempestivamente allegati nel giudizio di merito; un motivo di ricorso che non indichi da quali atti emergano gli elementi necessari al calcolo del termine è inammissibile per genericità.
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; se un provvedimento regolamentare differisce il termine di versamento, il dies a quo della prescrizione si sposta coerentemente a tale nuova scadenza.
- L'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per il professionista che svolga attività abituale, anche non esclusiva o anche occasionale, sussiste quando il reddito superi la soglia prevista dalla legge e non venga già integralmente assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria presso la cassa di categoria.
- Ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata, la base imponibile è costituita dall'intero reddito professionale prodotto e non soltanto dalla parte eccedente la soglia di esenzione; la soglia incide sull'an dell'obbligo, non sulla sola quota imponibile.
- In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina può incidere sulla misura delle somme dovute e impone al giudice di rinvio di rideterminare il quantum escluso l'addebito sanzionatorio nei limiti dichiarati incostituzionali.
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