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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34239/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di un professionista un avviso di accertamento per l'anno 2012, recuperando a tassazione maggiori componenti reddituali per euro 165.070,00, con contestazione di IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento su verifiche di coerenza esterna della società partecipata Gestin Market s.r.l. e su movimenti bancari in entrata sui conti del contribuente non annotati e non dichiarati. In appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio e rigettato il ricorso originario del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva quattro censure: 1) nullità/inammissibilità dell'appello dell'Ufficio perché notificato via PEC in un processo di primo grado cartaceo, invocando gli artt. 16 e 16-bis d.lgs. 546/1992; 2) omessa pronuncia su un'eccezione di giudicato interno relativa alla percentuale di partecipazione nella società e alla valutazione della documentazione prodotta; 3) violazione delle norme sull'accertamento redditometrico/sintetico e sulla rettifica, sostenendo che l'accertamento nei suoi confronti avrebbe richiesto un previo accertamento di utili occulti in capo alla società partecipata; 4) erronea esclusione della natura di restituzione di finanziamenti delle somme transitate dalla società ai suoi conti, assumendo che la CTR avesse male valutato la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, e inammissibile il quarto. Ha affermato che la notifica dell'appello via PEC era valida perché, dal 1 gennaio 2016, le notifiche degli atti del processo tributario possono essere eseguite con modalità telematiche; l'obbligo di proseguire telematicamente riguarda solo il processo iniziato telematicamente, non quello avviato in forma cartacea. Ha inoltre osservato che la notifica aveva comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. Quanto ai motivi sul giudicato interno e sul merito dell'accertamento, la Corte ha rilevato che la percentuale di partecipazione nella società era irrilevante, poiché l'accertamento non era fondato su redditi da partecipazione ma su movimentazioni bancarie ex art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973; la ristrettezza della base sociale può integrare al più una presunzione semplice di distribuzione degli utili, superabile o modulabile in concreto. Ha inoltre rilevato che l'Ufficio aveva contestato integralmente la sentenza di primo grado, compresa la valutazione delle prove documentali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito sulla idoneità della documentazione a provare pregressi finanziamenti e la natura restitutoria dei versamenti, apprezzamento riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'appello a mezzo PEC è valida quando effettuata all'indirizzo telematico del difensore, anche se il primo grado si è svolto in forma cartacea, perché l'obbligo di uniformità telematica riguarda solo il processo iniziato telematicamente.
  • La nullità della notificazione è esclusa quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia è entrato nella sfera di conoscenza della parte destinataria.
  • L'accertamento fondato sui movimenti bancari del contribuente ex art. 32 d.P.R. 600/1973 è autonomo rispetto a un eventuale accertamento societario e non richiede, di per sé, un previo avviso nei confronti della società partecipata.
  • La partecipazione minoritaria o la ristrettezza della base sociale possono al più costituire un indizio di distribuzione di utili, ma non una presunzione assoluta né un vincolo quantitativo rigido nella ricostruzione dei flussi reddituali.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze di fatto quando la censura mira soltanto a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • L'eccezione di giudicato interno deve confrontarsi con il reale contenuto devoluto in appello: se l'impugnazione contesta integralmente la decisione di primo grado, anche la valutazione delle prove resta devoluta al giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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