Sentenza n. 774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01047/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario e respinto i motivi aggiunti contro due ordinanze comunali di demolizione e contro il rigetto dell’istanza ex art. 34 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo: l’erronea qualificazione dell’originaria ordinanza di demolizione come provvedimento plurimotivato; l’illegittimità della successiva ordinanza, ritenuta una convalida adottata in assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990; l’erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia; la violazione degli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. 380/2001 per il mancato accertamento preventivo dell’impossibilità tecnica di demolire senza pregiudizio per la parte conforme; la possibilità di accedere al condono previsto dal d.l. 269/2003; la violazione delle garanzie partecipative; il difetto di istruttoria e motivazione. Le opere consistevano nell’ampliamento di un immobile già condonato, mediante aggiunta di due piani, per circa 59 mq per piano e 363 mc complessivi, nonché nella trasformazione di un’intercapedine in ripostiglio e nel tamponamento e frazionamento di parte dei posti auto interrati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto l’originaria ordinanza plurimotivata, poiché fondata sia sull’assenza del permesso di costruire sia sull’asserita collocazione delle opere in area paesaggisticamente vincolata: ciascun profilo era autonomamente sufficiente a giustificare la demolizione. L’ordinanza successiva, depurata dal riferimento erroneo al vincolo paesaggistico, è stata qualificata come nuovo ordine repressivo e non come convalida, sicché non era soggetta ai presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. Il potere repressivo edilizio può infatti essere esercitato senza le limitazioni temporali proprie dell’autotutela decisoria. Le opere, per consistenza e autonomia, sono state qualificate come nuova costruzione eseguita senza titolo, con conseguente doverosità della demolizione. La valutazione sull’eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e il privato deve dimostrare rigorosamente l’oggettiva impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme. È stata esclusa la possibilità di condono perché dal verbale di sopralluogo risultava che le opere erano state realizzate nell’ottobre 2003, oltre il termine del 31 marzo 2003; la dichiarazione del tecnico presente al sopralluogo, inserita in un verbale redatto da pubblici ufficiali, faceva fede fino a querela di falso, mai proposta. Sono state respinte anche le doglianze partecipative, poiché l’ordine di demolizione è atto vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, nonché le censure di difetto istruttorio e motivazionale, essendo sufficiente l’indicazione delle opere abusive. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Il potere repressivo edilizio esercitato mediante l’ordine di demolizione può essere esercitato senza le limitazioni spazio-temporali previste per l’autotutela decisoria.
“comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”
Le opere di rilevante consistenza, dotate di autonomia e realizzate oltre i limiti del titolo, costituiscono interventi eseguiti in assenza di titolo riconducibili alla nuova costruzione e soggetti a demolizione.
La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria va valutata nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione; spetta al privato dimostrare rigorosamente l’oggettiva impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme.
Non si applica alla successiva adozione di un nuovo ordine repressivo edilizio emendato da un errore dell’originario provvedimento, poiché tale atto non costituisce convalida né annullamento d’ufficio.
artt. 7, 8, 9 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative non assumono rilievo rispetto a un ordine di demolizione vincolato quando sia palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato mediante l’indicazione specifica delle opere abusivamente realizzate, considerata la natura vincolata del potere esercitato.
art. 3, lett. d), d.P.R. 380/2001
Le opere oggetto di causa, per natura e consistenza quali-quantitativa, non sono state ricondotte alla ristrutturazione edilizia, ma alla nuova costruzione.
Il condono non è accessibile per opere completate oltre il termine del 31 marzo 2003.
La decisione dà atto dello svolgimento dell’udienza mediante collegamento da remoto in videoconferenza.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione fondato autonomamente sia sull’assenza del titolo edilizio sia su un ulteriore presupposto, come l’esistenza di un vincolo paesaggistico, è un provvedimento plurimotivato; l’eliminazione del motivo erroneo non incide sulla sufficienza dell’ordine quando l’altro motivo conserva autonoma capacità giustificativa.
- L’adozione di un nuovo ordine di demolizione che corregga un errore contenuto in un precedente ordine non costituisce convalida né annullamento d’ufficio, ma esercizio di un autonomo potere repressivo edilizio; tale potere non è soggetto ai limiti temporali e presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 può essere valutata soltanto nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione; il privato deve dimostrare rigorosamente l’oggettiva impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudicare la parte conforme.
- La realizzazione di un ampliamento volumetrico composto da più piani, di rilevante superficie e volume e autonomamente utilizzabile, integra una nuova costruzione eseguita in assenza di titolo edilizio, anche se insiste su un immobile preesistente e già condonato.
- L’ordine di demolizione, quale atto vincolato e doveroso conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento quando sia palese che la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto finale; è sufficiente una motivazione che individui le opere abusive accertate.
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