Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto delle ricorrenti all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosceva a ciascuna il diritto alla Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato. La sentenza, notificata al Ministero il 22 aprile 2025, prevedeva l’accredito di 2.000 euro a favore della prima ricorrente e di 1.000 euro a favore di ciascuna delle altre due. Le ricorrenti hanno dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Hanno chiesto l’attivazione delle rispettive Carte elettroniche, l’accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata validamente notificata al domicilio digitale dell’amministrazione, costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando per ciascuna ricorrente la Carta elettronica e versandovi gli importi riconosciuti nel titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l’inerzia e, alla luce dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15/2014, sono state ritenute sussistenti altre ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), disciplina la penalità di mora e consente di negarla quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, quando sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, è possibile procedere all’esecuzione.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro; il titolo ottemperando ne ha riconosciuto l’applicazione anche con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato delle ricorrenti.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto dalle ricorrenti è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all’amministrazione un obbligo specifico di conformazione nel caso deciso.
- Quando il titolo giudiziale del giudice ordinario è stato validamente notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e specificare le attività necessarie per l’integrale esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari all’esecuzione del giudicato; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente e ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell’adempimento, la necessità di coinvolgere più strutture e la situazione della finanza pubblica.
- La complessità del procedimento amministrativo e l’eccezionale mole di contenzioso seriale possono costituire, valutate concretamente e unitamente ad altri elementi, ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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