Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero all’accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 22 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto dei ricorrenti alla Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per gli anni di servizio a tempo determinato e aveva condannato il Ministero all’accredito di complessivi 2.000 euro in favore di una ricorrente e 500 euro in favore dell’altro. I ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Hanno chiesto l’attivazione delle rispettive Carte elettroniche con accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’obbligo di esecuzione del giudicato. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, costituiva titolo esecutivo, era divenuta irrevocabile e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando per ciascun ricorrente la Carta elettronica e versandovi gli importi dovuti. È stato nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza poter invocare l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa come impedimenti all’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la già disposta nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico e la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni e si inserisce in un contenzioso seriale di eccezionale entità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell’amministrazione inadempiente non è automatica: può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutabili in concreto, anche in relazione alle difficoltà di adempimento del debitore pubblico e alla già disposta nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
La disposizione è richiamata quale fonte della modifica dell’art. 479 c.p.c. relativa alla sufficienza della copia conforme del provvedimento giurisdizionale ai fini esecutivi.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato è utilizzabile per dimostrare nel giudizio di ottemperanza la definitività della sentenza da eseguire.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato in relazione all’utilizzo di soggetti esterni per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, quando il titolo sia stato notificato, sia esecutivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’integrale esecuzione del giudicato; l’assenza di uno specifico stanziamento, l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’adempimento dell’obbligo giudiziale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: la sua esclusione può essere giustificata da ragioni ostative concrete, tra cui la nomina del commissario ad acta, le difficoltà organizzative e procedimentali dell’adempimento, la situazione della finanza pubblica e la particolare complessità o serialità del contenzioso.
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