Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato al pagamento di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, relativa al riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, e al pagamento di € 500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 maggio 2025 e l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 500,00. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto rilevanti, da un lato, la nomina del commissario ad acta e, dall'altro, le ragioni ostative costituite dalla crisi della finanza pubblica, dall'ammontare del debito pubblico e dalla complessità del procedimento di attivazione della Carta, articolato tra più strutture e soggetti, nonché dalla mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei confronti dell'Amministrazione pubblica rilevano anche le altre ragioni ostative all'applicazione della misura.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
Ha modificato l'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, anche quando l'obbligo consista nell'attivazione di un beneficio amministrativo e nell'erogazione della relativa somma.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, unitamente alla prova del passaggio in giudicato, consentono di accertare l'inadempimento dell'Amministrazione.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli anche il compito di reperire o allocare le risorse di bilancio e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica, la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e la nomina di un commissario ad acta idoneo ad assicurare l'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 227/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →