Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, avente ad oggetto l'attivazione della Carta elettronica e l'accredito di complessivi 2.000 euro per ciascun ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto all'assegnazione della Carta elettronica annuale del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato e aveva condannato il Ministero all'attribuzione di complessivi 2.000 euro a favore di ciascuno. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione il 26 maggio 2025, era passata in giudicato ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia ministeriale e chiesto l'attivazione delle rispettive Carte elettroniche con accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza perché il titolo del giudice ordinario era stato notificato al domicilio digitale dell'Amministrazione, costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando a favore di ciascun ricorrente la Carta elettronica e versandovi l'importo di 2.000 euro. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione e attribuendogli i poteri necessari per lo stanziamento, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Ha respinto invece la domanda di astreinte: pur ritenendo in astratto ammissibile la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ha ravvisato ulteriori ragioni ostative nella crisi della finanza pubblica, nell'ammontare del debito pubblico, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e distrazione in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei confronti della pubblica amministrazione la misura può essere esclusa per manifesta iniquità o per altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e concorre a dimostrare l'inerzia dell'Amministrazione debitrice.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea ai fini dell'esecuzione; a seguito della modifica normativa richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 479 c.p.c., in forza della quale non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato in relazione all'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, quale elemento della complessità procedimentale considerata ai fini del rigetto dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza abbia imposto all'Amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale della pubblica amministrazione è idonea ai fini dell'attivazione dell'esecuzione; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva secondo la disciplina richiamata dal giudice.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e alla notificazione dello stesso, consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per predisporre lo stanziamento e completare tutte le fasi della spesa, dall'impegno fino al pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto, quali la crisi della finanza pubblica, l'entità del debito pubblico e la particolare complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, anche in presenza della nomina di un commissario ad acta.
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