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Sentenza

Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero all’accredito complessivo di € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione il 19 marzo 2025. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica, l’accredito della somma dovuta e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza perché il titolo giudiziale proveniente dal giudice ordinario era stato notificato al domicilio digitale dell’amministrazione, era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ed era comprovato il passaggio in giudicato mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. Considerata l’incontestata mancata esecuzione, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00. Il TAR ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere anche all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inadempimento del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all’esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    Disciplina la notificazione del titolo esecutivo; nel caso esaminato, la notificazione presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Ha modificato l’art. 479 c.p.c., prevedendo che le copie attestati conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La certificazione prevista dalla disposizione è stata utilizzata per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi agli obblighi derivanti dal titolo, anche con riferimento ai capi condannatori aventi contenuto patrimoniale o di facere.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale della pubblica amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni, purché il titolo sia notificato secondo le forme applicabili.
  • Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della pronuncia, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le necessarie fasi contabili, inclusa l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione e l’eventuale commissario adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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