Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato l'amministrazione al pagamento di complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato prestato dalla ricorrente, il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di 500 euro, con condanna al pagamento complessivo di 2.000 euro. La pronuncia era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale, unitamente all'attestazione di conformità, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita e non ha dato spontanea esecuzione al capo della sentenza relativo all'attivazione della Carta elettronica e all'accredito dell'importo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo accertati la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e l'inerzia dell'amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'attivazione della Carta elettronica e il versamento su di essa dell'importo oggetto della condanna. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all'allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare il mancato adempimento del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità e articolazione del procedimento necessario per l'attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nonché nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori e restituzione dell'eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per imporre l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione può essere esclusa in presenza di altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine era decorso inutilmente.
art. 479 c.p.c.
Come modificato, consente che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo dell'amministrazione riferito al caso deciso.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti degli enti pubblici ed è provato il passaggio in giudicato, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, per il caso di persistente inerzia, e può ricevere il potere di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa impeditiva dell'esecuzione del giudicato; l'amministrazione e il commissario devono adottare tutte le iniziative necessarie a renderla possibile.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce dei vincoli di bilancio, della rilevanza degli interessi pubblici e della complessità delle attività necessarie per adempiere.
- La nomina del commissario ad acta e l'esistenza di ragioni ostative concretamente accertate possono giustificare il rigetto della domanda di astreinte, pur in presenza dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
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