Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS, pari a euro 24.824,81, fondata sull'assunto che il dante causa dei ricorrenti dovesse essere iscritto alla gestione commercianti per l'esercizio abituale di attività commerciale tramite una società. I ricorrenti avevano chiesto di accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e, conseguentemente, dell'obbligazione contributiva. La Corte d'appello aveva respinto la domanda valorizzando la documentazione prodotta dall'INPS, in particolare il Modello Unico, da cui emergeva lo svolgimento di attività commerciale da parte della società e l'attività abituale dei soci per diversi anni, ritenendo invece non provata l'allegazione difensiva secondo cui la società sarebbe rimasta inattiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996 e dell'art. 2697 c.c., nonché l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. anche sotto il profilo motivazionale ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostanzialmente contestando la valutazione delle prove e la ripartizione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza una chiara e autonoma articolazione delle diverse doglianze. Ha inoltre osservato che, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, mentre non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la sua violazione è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata secondo le regole legali; ipotesi non ricorrente, poiché i giudici di merito avevano correttamente ripartito l'onere della prova. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. n. 662/1996
richiamato come base normativa dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti; la sua violazione è stata dedotta dai ricorrenti ma non esaminata nel merito perché le censure erano inammissibili.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso concreto la ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta corretta dai giudici di merito e dalla Cassazione.
la Corte ha censurato la commistione tra motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo inammissibile la mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei.
art. 111, comma 6, Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione, al di fuori dell'omesso esame di un fatto decisivo, è circoscritto al minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta o apparente motivazione, o la sua irriducibile contraddittorietà/perplessità, integra nullità della sentenza per difetto del requisito essenziale di validità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
per il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica individuazione del fatto decisivo e degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di legittimità non può cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla medesima questione, poiché i due mezzi presuppongono piani di verifica differenti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio.
- La deduzione del vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito o alterato il criterio legale di riparto dell'onere della prova, non quando la doglianza miri soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove o l'esito del giudizio di fatto.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale; restano rilevanti, quale nullità della sentenza, soltanto l'assenza radicale di motivazione, la motivazione apparente, la manifesta irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa o incomprensibile.
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