Cassazione Civile, Ordinanza n. 35530/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. dopo che il Tribunale di Roma gli aveva ammesso solo un credito privilegiato di euro 21.264,21 per l'escussione di quote Sicav poste in pegno a garanzia di un fido bancario concesso alla società, escludendo il residuo importo di euro 228.500,00 insinuato quale credito da lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato di 2° livello, per il periodo luglio 2010-aprile 2014. Il Tribunale aveva ritenuto non provata la subordinazione, valorizzando la documentazione esaminata e reputando non ammissibili le prove orali per difetto di specifiche allegazioni fattuali idonee a dimostrare il requisito. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata considerazione della non contestazione e della documentazione di assunzione e pagamento delle retribuzioni; nullità del decreto per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; omesso esame di fatti decisivi in relazione alle prove orali non ammesse; infine violazione delle norme sulla liquidazione delle spese processuali (D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, art. 13, comma 6, L. 247/2012, art. 12 D.M. 55/2014) per asserita errata quantificazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, congiuntamente, i primi tre motivi perché il principio di non contestazione nel procedimento di verifica del passivo non comporta ammissione automatica del credito, essendo il giudice fallimentare legittimato a rilievi officiosi; inoltre ha ribadito che l'onere di provare la subordinazione grava su chi la allega. Ha escluso la motivazione apparente, ritenendo il decreto del Tribunale congruamente motivato sul mancato raggiungimento della prova del rapporto subordinato e sulla carenza, prima ancora che di prova, di adeguate allegazioni fattuali. Ha anche escluso il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., poiché la censura riguardava la mancata ammissione di prove orali e la valutazione delle risultanze istruttorie, profili estranei al vizio denunciabile in cassazione. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata trascrizione del verbale d'udienza relativo alla dedotta assenza del difensore della curatela, rilevando che, in materia di spese, non esiste un vincolo alla liquidazione secondo i valori medi del D.M. 55/2014, purché il giudice si mantenga entro i limiti tariffari e motivi gli eventuali scostamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
regola il rimedio oppositivo avverso l'esclusione o l'ammissione parziale al passivo fallimentare.
la sua violazione è stata invocata per contestare la valutazione delle prove e la pretesa non contestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato per censurare il governo delle prove; la Corte ha ricondotto la doglianza alla valutazione del fatto, non sindacabile in cassazione nei termini dedotti.
l'onere di provare la subordinazione incombe su chi allega l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
invocato per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché il decreto conteneva un percorso argomentativo comprensibile e controllabile.
art. 111 Cost.
la motivazione è apparente solo se non consente alcun controllo logico-giuridico sul decisum; qui la soglia minima è stata ritenuta superata.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non consente di censurare la mancata ammissione di prove orali o la mera valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
in tema di spese processuali non impone la liquidazione ai valori medi, restando il giudice libero entro il minimo e il massimo tariffario, con motivazione per eventuali scostamenti.
richiamato come modifica del D.M. 55/2014 ai fini della censura sulle spese.
richiamato nella censura sulle spese, in collegamento con la disciplina dei parametri forensi.
richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
la mancanza di specificità e la mancata trascrizione del verbale d'udienza hanno determinato l'inammissibilità del motivo sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'esito del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto, cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la mancata contestazione del curatore non comporta l'automatica ammissione del credito, poiché il giudice può rilevare d'ufficio questioni attinenti alla prova e alla verifica dei fatti.
- Chi rivendica l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve allegarne e provarne in modo preciso e rigoroso i relativi elementi costitutivi; la prova della subordinazione non può essere surrogata dalla sola produzione documentale se questa non dimostra il requisito in modo univoco.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo se il provvedimento non consente alcun controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione che espliciti la ragione del mancato accertamento probatorio supera il minimo costituzionale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la mancata ammissione di prove orali o la valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi, il giudice non è vincolato ai valori medi, purché determini il compenso entro i limiti previsti e motivi gli scostamenti rilevanti; il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione degli atti rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →