Cassazione Civile, Ordinanza n. 12309/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente impugnava un'intimazione di pagamento emessa dall'allora concessionario della riscossione, relativa a una cartella esattoriale. Dopo un primo giudizio e un precedente ricorso per cassazione conclusosi con rinvio per omessa pronuncia sul disconoscimento documentale, la causa era stata riassunta davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva confermato il rigetto dell'appello. Nel nuovo ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva tre censure: (1) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non maturata la prescrizione alla data dell'intimazione e avesse applicato in modo improprio il termine decennale; (2) violazione delle norme sul disconoscimento delle copie fotostatiche, sostenendo che il giudice di merito avesse qualificato come generico un disconoscimento che sarebbe stato specifico; (3) violazione delle regole sulle spese di lite, lamentando la compensazione o la disciplina delle spese in contrasto con il principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto la cartella esattoriale, impedendo il controllo sulla natura dei crediti iscritti a ruolo e quindi sul regime prescrizionale applicabile; il quinto quinquennale vale per sanzioni e interessi, mentre per i tributi si applica il termine ordinario decennale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile/infondato nel merito poiché il disconoscimento delle copie non era stato formulato in modo specifico e la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione prodotta dall'ufficio, rilevando che l'avviso di ricevimento risultava sottoscritto dal familiare convivente e che la consegna faceva piena prova fino a querela di falso. Il terzo motivo è stato respinto perché, in base all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza; non vi è stata costituzione dell'intimata e la Corte non ha pronunciato spese. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con aggiunta dell'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 20, comma 3, d. Lgs. n. 471 del 1997
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che, per le sanzioni tributarie, il credito è soggetto a prescrizione quinquennale
richiamato dalla ricorrente; non risulta decisivo nel decidere la censura
per i tributi, in assenza di diversa disposizione normativa, si applica il termine ordinario decennale
per gli interessi maturati su obbligazioni tributarie si applica la prescrizione quinquennale
art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997
per le sanzioni tributarie il termine di prescrizione è quinquennale
richiamato nel motivo sul disconoscimento documentale
il disconoscimento della copia fotostatica deve essere specifico, chiaro e circostanziato; in mancanza è inefficace e la copia può conservare efficacia probatoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
le spese seguono la soccombenza
invocato in relazione alla compensazione delle spese
art. 15 d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente come norma che la CTR avrebbe applicato in modo non pertinente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
previsto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, il regime prescrizionale va distinto in base alla natura del credito: per i tributi opera il termine ordinario decennale, mentre per sanzioni e interessi si applica il termine quinquennale, salvo diverse previsioni di legge.
- Il ricorrente che contesti la prescrizione deve porre la Corte in condizione di verificare la natura delle poste iscritte a ruolo, producendo o trascrivendo gli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per mancanza del supporto documentale necessario.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. di una copia fotostatica deve essere specifico, chiaro e circostanziato: non bastano formule generiche o clausole di stile, ma occorre indicare il documento contestato e le difformità rispetto all'originale.
- Quando l'agente della riscossione produce copie della relata o dell'avviso di ricevimento, la contestazione della parte non può limitarsi a negazioni apodittiche; il giudice deve valutare le specifiche difformità dedotte e gli elementi probatori disponibili, attribuendo rilievo anche alle attestazioni di conformità alle riproduzioni informatiche.
- Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, salvo una valida base normativa o motivazionale per discostarsene; in cassazione, il rigetto del ricorso comporta normalmente la soccombenza del ricorrente.
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