Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti a tempo determinato stipulati da una docente presso una scuola paritaria gestita da un ente pubblico, dal 20 settembre 2008 al 31 agosto 2015. La lavoratrice ha chiesto: l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti e della loro nullità parziale; il riconoscimento della progressione stipendiale secondo l’anzianità maturata; il pagamento delle differenze retributive; il risarcimento del danno ex art. 36, comma 6, d.lgs. 165/2001. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, poi la Corte d’appello ha confermato in sostanza il diritto alla progressione stipendiale e alle differenze retributive, ritenendo non applicabile la disciplina speciale della scuola pubblica e ravvisando un uso abusivo del tempo determinato, oltre a reputare corretta la liquidazione del danno. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1, commi 95 e 109, l. 107/2015, 36 d.lgs. 165/2001, 32 l. 183/2010, 2043 e 2697 c.c., nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Ha sostenuto, in sintesi, che la lavoratrice non avrebbe provato l’insussistenza di misure di stabilizzazione, che i contratti erano giustificati da esigenze oggettive legate alla continuità didattica e alla copertura di supplenze su organico di fatto, che la scuola paritaria rientra nel sistema nazionale di istruzione, e che il danno non poteva essere considerato in re ipsa senza specifica allegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata da un lato sulla non applicabilità alla fattispecie della disciplina speciale del reclutamento della scuola pubblica, trattandosi di rapporto con ente pubblico diverso dal Ministero dell’Istruzione e relativo a scuola paritaria, e dall’altro sull’applicazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e sulla mancata allegazione/prova, da parte dell’ente, di esigenze temporanee ed eccezionali idonee a giustificare il precariato. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento che esclude l’assimilabilità tra docenti di scuole paritarie e personale delle scuole statali e ha osservato che il motivo non si misurava neppure con l’ulteriore argomento della Corte territoriale sulla natura abusiva della reiterazione dei contratti. Quanto al danno, ha ritenuto inammissibile la doglianza perché non coglieva la motivazione della sentenza impugnata, che aveva applicato i principi delle Sezioni Unite e considerato la durata considerevole del rapporto e la natura del datore di lavoro nella quantificazione dell’indennità. Le spese sono state poste a carico dell’ente ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 95 e 109, L. 13 luglio 2015, n. 107
richiamata dal ricorrente per sostenere che la riforma del sistema scolastico e delle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato avrebbe inciso sulla fattispecie; la Corte non la ritiene decisiva perché la controversia riguarda un rapporto con scuola paritaria gestita da ente pubblico, non la scuola statale.
art. 36, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
si applica al rapporto di pubblico impiego privatizzato e consente il ricorso al lavoro precario solo per esigenze temporanee ed eccezionali; la P.A. deve allegare e provare tali esigenze.
art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183
invocato nel ricorso in relazione alle conseguenze risarcitorie del contratto a termine illegittimo; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente quale base del preteso risarcimento; la Corte non affronta il punto in modo autonomo perché reputa il motivo inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi.
richiamato per sostenere che gravava sulla lavoratrice l’onere di provare l’insussistenza di misure di stabilizzazione; la Corte osserva che la censura non supera la ratio della decisione di merito.
art. 111 Cost.
invocato in relazione all’obbligo di motivazione e al giusto processo; non conduce però a una cassazione nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 111 Cost. senza incidere sull’esito, poiché il motivo non coglie le rationes decidendi.
la Corte rinvia per relationem alla motivazione di precedente conforme richiamato come base della decisione.
applicato per la condanna del ricorrente alle spese di lite in base alla soccombenza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
utilizzato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare argomentazioni astratte o diverse da quelle decisive.
- Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, il ricorso al tempo determinato è consentito solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, che la pubblica amministrazione datrice di lavoro deve allegare e provare.
- I docenti che abbiano prestato servizio presso scuole paritarie non sono automaticamente assimilabili al personale delle scuole statali in regime di pubblico impiego privatizzato, data la non omogeneità dello status giuridico dei rispettivi rapporti.
- La reiterazione di contratti a termine può integrare abuso anche quando la successione riguardi incarichi annuali o plurimi, ove non sia giustificata da ragioni oggettive e sia incompatibile con la disciplina applicabile al rapporto.
- Ai fini del risarcimento per abusiva reiterazione del contratto a termine nel pubblico impiego, la successiva stabilizzazione rileva solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e come esito di misure specificamente dirette a superare il precariato; non basta una mera agevolazione all’assunzione.
- La liquidazione dell’indennità risarcitoria deve essere effettuata secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza, tenendo conto della durata complessiva del rapporto e della natura/dimensione del datore di lavoro.
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