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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugnava un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su cinque cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento impoesattivi, deducendo vizi di notifica degli atti presupposti. La controversia nasceva dal fatto che gli avvisi di accertamento erano stati notificati, per un contribuente residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E., mediante raccomandata all’indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E.; dopo l’esito negativo di tale tentativo, l’Amministrazione aveva proceduto al deposito presso la casa comunale del domicilio fiscale e all’affissione dell’avviso all’albo del Comune. In primo grado era stato annullato il preavviso limitatamente alle cartelle per mancata prova della notifica, mentre la CTR aveva confermato il resto e respinto l’appello del contribuente. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto perfezionata la notifica degli avvisi impoesattivi nonostante l’asserita mancata affissione dell’avviso di deposito; (2) violazione degli artt. 140 e 142 c.p.c., deducendo che non ricorresse irreperibilità assoluta, che fossero necessarie le formalità dell’art. 140 c.p.c. o quelle dell’art. 142 c.p.c., e che fosse necessario compiere ricerche preventive; (3) violazione dell’art. 2700 c.c., assumendo la falsità della relata di notifica circa il periodo di affissione; (4) violazione dell’art. 140 c.p.c., contestando la qualità di pubblico ufficiale del messo notificatore e la prova dell’affissione dell’avviso di deposito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, letta nel suo complesso, era da intendere nel senso che gli avvisi erano stati depositati presso la casa comunale e che nell’albo pretorio era stato affisso l’avviso di deposito, sicché non vi era vizio della notificazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che per i contribuenti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. la notifica mediante raccomandata all’indirizzo estero è modalità alternativa valida rispetto all’art. 142 c.p.c. e che, in caso di esito negativo, è legittimo il ricorso alla procedura di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 senza ulteriori ricerche presso il comune del domicilio fiscale o presso il consolato, trattandosi di ipotesi diversa da quella dell’irreperibilità relativa nel territorio nazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell’art. 2700 c.c., mirava in realtà a una rivalutazione del fatto; inoltre, le attestazioni del messo notificatore sulle formalità della notificazione fanno piena fede fino a querela di falso. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla qualità di pubblico ufficiale del messo notificatore; inammissibile nella parte in cui riproponeva una diversa lettura delle prove sulla pubblicazione dell’avviso di deposito. Conseguentemente è stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente è stato condannato alle spese di legittimità e, per effetto del rigetto, è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiama la disciplina dell’irreperibilità relativa e dell’avviso di deposito; non si applica, nel caso esaminato, come regola principale quando la notifica al residente estero avvenga secondo l’art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973 e abbia esito negativo.

  • art. 142 c.p.c.

    Per i contribuenti residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. è prevista una modalità alternativa di notificazione; la spedizione della raccomandata all’indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E. è valida in alternativa alla notificazione ex art. 142 c.p.c.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    In caso di esito negativo della raccomandata inviata all’indirizzo estero A.I.R.E., si applica la procedura con deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune.

  • art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Per i contribuenti non residenti, nella formulazione ratione temporis applicabile, consente la notificazione mediante raccomandata A/R all’indirizzo estero rilevato dai registri A.I.R.E.; in caso di esito negativo opera il rinvio alla lettera e) del comma 1.

  • art. 2700 c.c.

    Le attestazioni del messo notificatore sulle formalità della notificazione fanno piena prova fino a querela di falso; non possono essere semplicemente contestate con un motivo di legittimità che chieda una diversa valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Per il contribuente italiano residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E., la notificazione degli atti tributari all’indirizzo estero risultante dai registri anagrafici è valida secondo la disciplina speciale dell’art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973, quale alternativa alla notifica ordinaria prevista dal codice di procedura civile.
  • Se la notifica al recapito estero A.I.R.E. non va a buon fine, l’Amministrazione può procedere al deposito dell’atto presso la casa comunale dell’ultimo domicilio fiscale e all’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, secondo l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.
  • La procedura notificatoria per i residenti esteri iscritti all’A.I.R.E. non richiede, prima del ricorso alla forma semplificata, ulteriori ricerche presso il Comune del domicilio fiscale o presso gli uffici consolari, quando non sia controverso che l’indirizzo estero utilizzato sia quello risultante dai registri A.I.R.E. e che il tentativo ivi eseguito sia risultato infruttuoso.
  • Le attestazioni del messo notificatore sulle modalità e formalità della notifica assistite da fede privilegiata non possono essere contestate con semplice censura di legittimità, ma richiedono la proposizione della querela di falso.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La qualità di pubblico ufficiale del messo incaricato della notificazione degli atti tributari è compatibile con la fede privilegiata attribuita alle sue attestazioni sulle formalità della notifica.
  • La lettura complessiva della motivazione consente di superare imprecisioni terminologiche non decisive, quando sia chiaro il senso dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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