Cassazione Civile, Ordinanza n. 33464/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta contro una cartella esattoriale con cui veniva richiesto il pagamento di oltre due milioni di euro per conto di un ministero, nell'ambito di una garanzia fideiussoria. Nel giudizio di primo grado era stata anche proposta una domanda subordinata di manleva/rivalsa nei confronti di due società che si erano obbligate a garantire l'assicurazione in forza di una polizza fideiussoria. Il Tribunale aveva dichiarato tardiva l'opposizione agli atti esecutivi, rigettato l'opposizione all'esecuzione e accolto la domanda di rivalsa/manleva, qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia. In appello, la società ricorrente aveva contestato, tra l'altro, l'esistenza della coobbligazione deducendo che la firma apposta sull'appendice di coobbligazione non fosse del legale rappresentante e poi aveva proposto querela di falso sulla sottoscrizione, sostenendo che fosse apocrifa e producendo documentazione di supporto. La Corte d'appello ha rigettato i gravami e, quanto all'appello incidentale della società ricorrente, ha ritenuto la deduzione preclusa ex art. 345 c.p.c. e ha richiamato la definizione in primo grado del giudizio di querela di falso. Nel ricorso per cassazione è stato denunciato, in un unico motivo, il vizio di violazione/falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 216, 221 e 235 c.p.c., sostenendo che la querela di falso fosse proponibile in ogni stato e grado, che non vi fosse giudicato sulla questione della sottoscrizione, che fosse erroneo il richiamo all'art. 345 c.p.c. e che sussistesse pregiudizialità tra querela di falso e appello principale. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: i documenti e gli atti richiamati non erano stati adeguatamente riprodotti né localizzati nel fascicolo, impedendo il controllo di legittimità.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, riconoscendo la tempestività del gravame per applicazione del termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. con sospensione feriale, in ragione del principio dell'apparenza e della presenza di domande cumulate, una delle quali soggetta a sospensione dei termini. Tuttavia, sul motivo unico ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non autosufficiente: la ricorrente aveva fondato le censure su atti e documenti del merito senza trascriverne le parti rilevanti né indicare con precisione la loro collocazione e acquisizione nei fascicoli, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU sulla legittimità dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella esattoriale
richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi, poi dichiarata tardiva in primo grado
applicato il termine lungo annuale per impugnare, ratione temporis, con aggiunta della sospensione feriale
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
la sospensione feriale dei termini è stata ritenuta operante per la domanda non strettamente esecutiva cumulata con l'opposizione
la disciplina del termine lungo applicabile è quella anteriore alla novella
indicato come rito camerale di trattazione
invocato nel motivo di ricorso per contestare la valenza probatoria della sottoscrizione
richiamato in relazione al giudizio di querela di falso
richiamato come norma sulla querela di falso e sui relativi presupposti
richiamato nel motivo per la disciplina della querela di falso
richiamato dalla Corte d'appello per ritenere preclusa la deduzione in appello incidentale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
norma decisiva: il ricorso è inammissibile per mancata trascrizione/localizzazione di atti e documenti rilevanti
richiamato in relazione alla sospensione per pregiudizialità del giudizio di falso
art. 6, § 1, CEDU
menzionato per affermare la compatibilità convenzionale del requisito di autosufficienza, purché non si traduca in formalismo eccessivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il requisito di autosufficienza impone che gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo siano specificamente trascritti o comunque puntualmente localizzati nel ricorso, con indicazione della loro collocazione nei fascicoli; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione si compie in base alla qualificazione dell'azione data dal giudice a quo, secondo il principio dell'apparenza, e non in base al rito astrattamente applicabile.
- Quando nello stesso processo siano cumulate, per connessione, domande soggette a regimi diversi in tema di sospensione feriale dei termini, la decisione che non sciolga la connessione resta soggetta alla sospensione dei termini per l'intero giudizio impugnatorio.
- La querela di falso e le doglianze sulla falsità di una sottoscrizione possono essere scrutinati solo se il ricorso per cassazione consente alla Corte di verificare senza integrazioni esterne gli atti e i documenti rilevanti.
- Il rispetto dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione è compatibile con l'art. 6 CEDU, perché risponde alle funzioni nomofilattiche della Corte di cassazione e alla necessità di un uso efficace delle risorse giudiziarie.
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