Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente religioso; eredi)
La controversia
La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta da un soggetto che, partecipando a una sagra estiva in prossimità di una chiesa nel territorio di Vezzi Portio, cadde in un fossato/intercapedine vicino alla strada e riportò danni. In primo grado furono condannate in solido la Provincia e la parrocchia, ritenute responsabili del sinistro. La Provincia impugnò la sentenza sostenendo, da un lato, che il luogo della caduta era interno a una proprietà privata limitrofa e non rientrava nella sede stradale o nella banchina, con conseguente insussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.; dall’altro, che la condotta del danneggiato aveva integrato caso fortuito o comunque concorso di colpa, anche per violazione dell’art. 190 C.d.S., avendo il pedone camminato in modo non conforme alle regole di circolazione. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità, riformando solo la quantificazione del danno. In cassazione la Provincia ha riproposto due motivi: violazione delle norme sulla responsabilità dell’ente proprietario della strada e sulla disciplina del concorso colposo del danneggiato, lamentando anche l’erronea determinazione del risarcimento e chiedendo, in sostanza, un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata si era conformata a principi già consolidati: l’ente proprietario della strada deve vigilare anche sui pericoli provenienti dalle aree laterali e non asfaltate contigue alla carreggiata, e la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dalla prova del caso fortuito o di fattori estrinseci non conoscibili o non eliminabili con l’ordinaria diligenza. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva accertato, in fatto, la prossimità del punto di caduta alla strada, la presenza di erba alta che mascherava il vuoto e la semioscurità, escludendo la prevedibilità della condotta del danneggiato e dunque il concorso di colpa. Il secondo motivo è stato giudicato sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia si applica anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali; il custode si libera solo provando un fattore esterno, non conoscibile né eliminabile con l’ordinaria diligenza, qualificabile come fortuito.
Richiamato dalla ricorrente in via subordinata; nel caso concreto la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ma ha valorizzato la disciplina della custodia e il principio del fortuito.
Richiamato in relazione al concorso colposo del danneggiato; la Corte ha escluso che i fatti accertati imponessero di ravvisare una responsabilità concorrente del pedone.
Richiamato come norma di collegamento ai criteri di liquidazione del danno e al concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato.
art. 190 del codice della strada
Invocato per sostenere la violazione delle regole di circolazione pedonale; la Corte ha ritenuto non decisiva tale deduzione alla luce dell’accertamento di fatto sulla non percepibilità del pericolo.
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di legittimità formalmente invocato per entrambi i motivi, ma la Corte ha rilevato che le censure tendevano in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non indicava ragioni idonee a giustificare un revirement.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma di coordinamento che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’ente proprietario della strada può rispondere ex art. 2051 c.c. non solo per i difetti della carreggiata, ma anche per le situazioni di pericolo provenienti dalle zone laterali o accessorie contigue, quando queste siano funzionalmente connesse alla sicurezza della circolazione.
- La responsabilità della pubblica amministrazione custode è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, inteso come causa estrinseca, imprevedibile o non tempestivamente eliminabile con l’ordinaria diligenza; non basta la mera allegazione che il pericolo provenga da area privata limitrofa.
- Il concorso di colpa del danneggiato non è configurabile in via automatica sulla base della sola violazione di regole di comportamento del pedone: occorre verificare in concreto la percepibilità del pericolo e la prevedibilità della condotta, alla luce delle circostanze del caso.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove; il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte, il ricorso che non spieghi perché la giurisprudenza dovrebbe essere rivista è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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