Cassazione Civile, Ordinanza n. 32516/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un intervento dello Stato previsto dalla disciplina speciale sui soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza. Un socio di una cooperativa agricola fallita aveva beneficiato dell'accollo statale delle garanzie prestate a favore dei creditori della cooperativa. Successivamente il Ministero aveva richiesto agli eredi del socio la restituzione delle somme corrisposte, invocando la normativa che salva il diritto dello Stato di ripetere quanto pagato nei confronti dei soci che abbiano contribuito all'insolvenza della cooperativa o che comunque non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento. I giudici di merito avevano annullato il provvedimento ministeriale ritenendo non provata una concreta contribuzione causale del socio al dissesto della cooperativa, valorizzando anche che dalla sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta non emergeva una prova sufficiente di tale contributo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della normativa speciale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato il riparto dell'onere della prova, poiché per negare la restituzione bastava la pendenza del procedimento penale o comunque non occorreva dimostrare il contributo causale; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte imposto alla P.A. di provare il contributo causale del socio; (3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta; (4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 444 c.p.p. per non avere attribuito valore presuntivo alla sentenza di patteggiamento e all'autocertificazione del socio; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché i giudici di merito avevano considerato solo l'assenza di contribuzione all'insolvenza, senza esaminare l'ulteriore autonomo presupposto previsto dalla norma, cioè se il socio avesse comunque titolo a beneficiare dell'intervento statale. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, affinché verifichi anche tale ulteriore profilo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Ministero, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia erroneamente fondato la decisione sulla sola mancata prova della contribuzione del socio all'insolvenza della cooperativa, trascurando di verificare l'ulteriore ipotesi, prevista dalla norma, della mancanza di titolo a beneficiare dell'intervento statale. La sentenza impugnata è stata quindi annullata perché la motivazione non ha applicato correttamente la struttura della disciplina speciale sulla ripetizione delle somme erogate dallo Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149/1993 conv. in L. n. 237/1993
Disciplinava l'intervento statale in favore dei soci garanti di cooperative agricole insolventi; la Corte lo considera parte della struttura bifasica del beneficio e del successivo eventuale recupero.
art. 4 del D.M. 2 ottobre 1995 del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Richiamato dal ricorrente quale norma attuativa della procedura, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
La Corte censura l'impostazione dei giudici di merito nella parte in cui avevano ricostruito in modo incompleto il riparto dell'onere probatorio rispetto ai presupposti del recupero.
art. 126, commi 3 e 3-bis, L. n. 388/2000
"Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"
La Corte afferma che il diritto di ripetizione dello Stato opera non solo quando il socio abbia contribuito all'insolvenza, ma anche quando il socio non abbia comunque titolo a beneficiare dell'intervento; i due presupposti sono autonomi.
Richiamato nei motivi, ma la Corte non accoglie le censure su questo profilo perché assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Norma richiamata solo quale parametro dei motivi di ricorso (nn. 3 e 5); non è oggetto di interpretazione autonoma.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; il relativo profilo resta assorbito.
Richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità della sentenza; il profilo resta assorbito.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; non forma oggetto della ratio decidendi.
Richiamato nel motivo sulla motivazione; resta assorbito.
Richiamato per sostenere il valore presuntivo della sentenza penale di patteggiamento; il motivo è assorbito.
Richiamato per il patteggiamento; la Corte non si pronuncia sul punto nel merito, perché assorbito.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede il diritto dello Stato di recuperare quanto pagato, il giudice di merito deve verificare tutti i presupposti autonomamente indicati dalla norma, senza ridurre l'indagine a uno solo di essi.
- Se la norma collega la ripetizione a una clausola generale come la mancanza di titolo a beneficiare dell'intervento, tale presupposto ha autonomia rispetto alla sola contribuzione causale all'evento insolvenza.
- L'erronea interpretazione della struttura normativa e la mancata considerazione di un presupposto decisivo impongono la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito.
- La valutazione di elementi penalistici o di atti di patteggiamento non può essere pretermessa in astratto quando la norma li renda potenzialmente rilevanti ai fini del titolo all'intervento, ma il giudice di rinvio deve apprezzarne la concreta incidenza secondo la disciplina applicabile.
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