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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20297/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi alla Gestione separata per compensi professionali riferiti agli anni 2006 e 2008. La Corte d'appello aveva annullato l'avviso relativo al 2006 per prescrizione, ma aveva confermato il credito per il 2008, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine di pagamento così come differito dai decreti del Presidente del Consiglio succedutisi nel tempo. Il ricorrente ha censurato tale conclusione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001, dell'art. 2 del d.l. n. 63/2002 e dell'art. 37, comma 11, del d.l. n. 223/2006. Secondo il ricorrente, ai fini della prescrizione avrebbe dovuto considerarsi il primo termine ordinario di versamento del saldo contributivo, non quello differito con la facoltà di pagamento entro un termine successivo con la sola maggiorazione dello 0,40%, poiché tale facoltà non costituirebbe un termine alternativo di adempimento ma solo una facilitazione onerosa per un debito già scaduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e ha precisato che, ai fini del dies a quo, rileva anche il differimento del termine di versamento previsto da D.P.C.M. per i contribuenti interessati. Applicando tali principi alla fattispecie, ha osservato che per i contributi del 2008 il termine originariamente fissato al 16 giugno 2009 era differito al 6 luglio 2009 senza maggiorazione, sicché l'atto INPS era tempestivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nella ricostruzione del dies a quo della prescrizione contributiva

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    richiamato dal ricorrente come base del termine di versamento dei contributi, in rapporto ai termini di saldo delle imposte sui redditi

  • art. 2 d.l. n. 63/2002

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei versamenti e del relativo differimento

  • art. 37, comma 11, d.l. n. 223/2006

    richiamato dal ricorrente come disposizione incidente sui termini di versamento

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    la Corte lo richiama per affermare che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di versamento

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali [...] sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    la Corte lo assume quale base normativa del collegamento tra scadenza fiscale e scadenza del versamento contributivo

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 4 giugno 2009

    "entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione"; "dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"

    la Corte lo interpreta come norma di differimento del termine di pagamento rilevante anche ai fini della decorrenza della prescrizione

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte corregge solo la motivazione della sentenza impugnata, confermandone però il dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto meramente dichiarativo e non costitutivo del credito previdenziale.
  • Quando una disciplina successiva differisce il termine ordinario di versamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione va individuato nel termine effettivamente differito e non in quello originario.
  • Il pagamento entro il termine differito con o senza maggiorazione prevista dalla normativa non integra un mero termine facoltativo privo di rilievo: se il legislatore consente il versamento in una finestra temporale successiva, tale scansione incide sulla scadenza del credito e quindi sulla prescrizione.
  • In tema di contributi previdenziali, il fatto costitutivo dell'obbligazione è la produzione del reddito, ma la prescrizione inizia a decorrere solo quando il credito è esigibile secondo il termine di versamento stabilito dalla legge o dagli atti normativi che lo differiscono.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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