Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01902/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Latina che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP su un'area (circa 17.000 mq) e relative strutture, contestando la sussistenza del periculum in mora e richiamando la preclusione del principio del ne bis in idem. Il PM censura violazione di legge e carenze/contraddittorietà della motivazione del riesame: sostiene che il nuovo sequestro riguarda il reato di lottizzazione abusiva (art. 44 lett. c DPR 380/2001), contestato anche per fatti successivi a quelli già oggetto del primo procedimento cautelare su violazioni edilizie e paesaggistiche; rileva che la lottizzazione è reato progressivo/permanente distinto dagli abusi edilizi precedenti e che il GIP aveva adeguatamente motivato il periculum in relazione alla finalità di confisca (rischio di dispersione, alienazione, consolidamento delle illegittimità, assenza di agibilità e autorizzazioni definitive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'ordinanza del tribunale del riesame e rinviando per nuovo giudizio al tribunale di Latina (ai sensi dell'art. 324 co. 5 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che: a) non sussiste identità naturalistica perfetta tra i fatti oggetto del primo sequestro (reati edilizi/paesaggistici fino a settembre 2023) e quelli contestati nel nuovo provvedimento (lottizzazione abusiva con fatti protratti sino a gennaio 2024), sicché il principio del ne bis in idem non preclude il nuovo intervento cautelare; b) la lottizzazione abusiva è ontologicamente distinta e può essere progressiva/permanente, dunque la prosecuzione o ripresa delle condotte può costituire un fatto diverso non coperto da precedente giudicato; c) la motivazione del GIP sul periculum in mora e sulla finalità di confisca era sufficientemente articolata (rischio di ulteriore lesione, utilizzo/alienazione, irregolarità amministrative), per cui non doveva essere annullato il sequestro per carenza motivazionale. Conseguentemente l'ordinanza del riesame è stata annullata con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44, lett. c)

    Definisce la lottizzazione abusiva; la Corte la considera reato autonomo, permanente/progressivo e ontologicamente distinto dai meri abusi edilizi, incidendo sulla potestà di pianificazione urbanistica.

  • D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44, lett. b)

    Riguarda le violazioni edilizie con assenza o difformità del permesso di costruire; distinto, sul piano della tutela e della fattispecie, dalla lottizzazione abusiva.

  • D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 36

    Norma sulla sanatoria edilizia: secondo la Corte la sanatoria non è applicabile per la lottizzazione abusiva, che conserva autonomia penale anche se sopravvengono titoli abilitativi.

  • D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 181, co.1

    Riferimento alla tutela paesaggistica: integrava i reati originariamente contestati relativi al primo sequestro; utilizzato nella ricostruzione cronologica dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Disciplina il sequestro preventivo; la Corte richiama l'obbligo di motivazione, in particolare per il periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca.

  • Codice di procedura penale, art. 324, co.5

    Norma richiamata per il rinvio ad un nuovo giudizio al tribunale del riesame competente.

  • Codice penale, art. 240

    Riferimento alla confisca; la Corte valuta la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e la necessità di motivare il periculum in relazione a tale finalità.

  • Principio del ne bis in idem (Corte Cost. n. 200/2016 e giurisprudenza di legittimità)

    Il divieto opera solo in presenza di identità del fatto (stesso tempo, luogo e persone). La Corte ha ritenuto non applicabile il divieto nel caso di prosecuzione/progressione di condotte o di fatto naturalisticamente diverso.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem concerne l'identità del fatto nei termini di tempo, luogo e persone: misure cautelari successive sono ammissibili se emergono fatti naturalisticamente distinti o prosecuzioni della condotta oltre il periodo già valutato.
  • La lottizzazione abusiva è ontologicamente distinta dal mero abuso edilizio: anche se le opere coesistono nello stesso sito, va valutata l'incidenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica per stabilire la rilevanza penale autonoma.
  • Nei reati di natura permanente o progressiva (es. lottizzazione abusiva), la prosecuzione o la ripresa delle attività illecite dopo il periodo già acquisito al procedimento precedente può costituire un "fatto nuovo" non coperto dal giudicato.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione specifica sul periculum in mora: rischio di alienazione, deterioramento, utilizzazione o consolidamento dell'illegittimità sono elementi decisivi che giustificano la misura e ne vietano l'uso del bene.
  • Se un precedente sequestro è stato annullato per vizi formali, il pubblico ministero può chiedere una nuova misura cautelare, fermo restando il divieto di litispendenza e l'obbligo di valutare se impugnare l'annullamento o reiterare la richiesta cautelare.
  • In sede cautelare il giudice deve effettuare una valutazione fattuale dettagliata (tempi, modalità, incidenza urbanistica) per stabilire se si tratta dello stesso fatto o di una prosecuzione/nuova manifestazione dell'illecito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.