Cassazione Penale, Sentenza n. 01878/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per detenzione e cessione di stupefacenti e violazione della sorveglianza speciale, deducendo vizio della motivazione e violazione di norme sostanziali e processuali. In particolare ha contestato la valutazione del giudice del merito circa il significato di un manoscritto indirizzato a Carmine Langione e la mancata comparazione di tale manoscritto con gli sms inviati dal ricorrente al Langione; sostiene che dalla lettura congiunta dei messaggi emergerebbe che non sarebbe stato conferito a Nitti il mandato di acquistare droga e che i contatti e incontri ricostruiti dai giudici non corrispondono alla realtà emersa dalle conversazioni telefoniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure consistessero in una mera richiesta di rivalutazione delle prove e in una lettura alternativa degli elementi probatori già valutati dai giudici di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha giudicato la motivazione della Corte territoriale non affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza, avendo spiegato in modo coerente le ragioni per cui riteneva che il viaggio di Nitti e il rinvenimento della sostanza, nonché il bigliettino con i dati di Langione e i contatti telefonici, dimostrassero l'incarico a ritirare lo stupefacente. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e l'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per la concorso di persone nel reato; la sentenza conferma l'imputazione in concorso senza sollevare questioni di diritto specifiche su questo articolo
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti applicata alla condotta contestata (detenzione, trattamento, distribuzione e cessione di hashish)
art. 17 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come riferimento alla presunta mancanza di autorizzazione per la detenzione/trattamento di sostanze stupefacenti; la corte ha ritenuto integrati gli elementi di illecito nonostante la contestata assenza di autorizzazione
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione o al concorso di reati; impiegato per inquadrare la pluralità di azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma applicata per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di sorveglianza speciale; la Corte ha confermato la rilevanza della violazione
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto comunque la doglianza riconducibile a una valutazione di merito
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Norma citata dalla difesa come parte delle censure processuali; la Corte ha ritenuto le censure attinenti alla valutazione probatoria e non meritevoli di sindacato di legittimità
art. 530 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella difesa, pur senza che la Corte abbia ravvisato un vizio formale di motivazione ricadente nelle ipotesi censurabili da cassazione
art. 533 cod. proc. pen.
Ulteriore norma processuale citata in ricorso; la Corte ha valutato che le doglianze non inquadravano un vizio di motivazione tipizzabile ai sensi di legittimità
art. 606 cod. proc. pen.
Norma centrale nel decidere l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che il ricorso non denunciava vizi rilevabili ai sensi dell'art. 606 (manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'onere delle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Norma che consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando euro 3.000,00
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rivalutare le prove: un ricorso che proponga una lettura alternativa delle risultanze probatorie è inammissibile.
- Per essere ammesso, il motivo di cassazione deve denunciare vizi della motivazione riconducibili a quelli previsti dall'art. 606 c.p.p. (manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza), non una semplice diversa interpretazione dei fatti.
- Il giudice del merito non è tenuto ad esaminare dettagliatamente ogni singola prova purché spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento tenendo presente i fatti decisivi.
- Quando si contesta l'interpretazione di documenti o scritti (es. manoscritti, sms), è necessario dimostrare che il giudice ha omesso un confronto imprescindibile o ha tratto conclusioni impossibili da sostenere, non limitandosi a proporre una lettura alternativa.
- Le impugnative manifestamente reiterative o meramente petitorie possono comportare l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie e delle spese processuali (art. 616 c.p.p. e legge n. 103/2017).
- Linea pratica per difesa: concentrare il ricorso di legittimità su profili di diritto o su vizi specifici e dimostrabili della motivazione (art. 606 c.p.p.), corredando la censura con riferimenti puntuali che rendano evidente l'illiceità logica o giuridica della decisione impugnata.
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