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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01881/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: 1) Sostiene violazione dell'art. 1161 cod. nav. per errata valutazione del fumus commissi delicti: a) profilo oggettivo - il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la particella parte del demanio marittimo basandosi su dati provvisori del SID/SIT 2023, mentre nel 2025 il MIT avrebbe escluso la particella dal demanio marittimo ricondurla al demanio dello Stato; poiché l'art. 1161 cod. nav. si applica solo al demanio marittimo, l'occupazione abusiva non sussisterebbe; b) profilo soggettivo - assenza del dolo per l'incertezza derivante dalla provvisorietà dei dati e dall'intervento di manutenzione e perimetrazione del MIT, per cui mancava la rappresentazione certa dell'appartenenza al demanio marittimo richiesta dall'occupazione "arbitrariamente". 2) Violazione di norme processuali (artt. 321, commi 1 e 2; art. 125, comma 3; art. 309, comma 9 cod. proc. pen.): si deduce la nullità dell'ordinanza per illegittimo uso del potere di integrazione della motivazione in ordine al periculum in mora; si sostiene che il giudice non poteva motivare il sequestro per finalità diverse da quelle richieste dal pubblico ministero e che tale vizio non poteva essere integrato dal giudice del riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente non negava la natura pubblica della particella, contestandone solo l'appartenenza al demanio marittimo; tale riconoscimento del carattere pubblico escludeva l'interesse concreto e attuale necessario per impugnare la misura cautelare reale in vista della restituzione. Perciò non si è entrati nel merito dei motivi sostanziali (art. 1161 cod. nav. e questioni sul periculum in mora). Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; aggravamento sanzione con pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017; nulla ulteriore disposto.

Norme richiamate

  • art. 1161 cod. nav.

    riferimento alla fattispecie secondo cui l'occupazione deve avvenire "arbitrariamente"

    La norma sanziona l'occupazione abusiva di suoli ricomprendenti il demanio marittimo; nella controversia il ricorrente sostiene l'inapplicabilità però la Corte non ha deciso il merito in quanto ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza di interesse. Tuttavia emerge che, per contestare efficacemente l'applicazione dell'art. 1161, è rilevante l'esistenza o meno di un atto di sdemanializzazione o di una qualificazione amministrativa certa del bene.

  • art. 321 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)

    Riguarda i presupposti e le finalità del sequestro preventivo (pericolo in mora e finalità anticipate di confisca). La difesa lamentava che il giudice non poteva adottare un decreto per finalità diverse da quelle richieste dal PM e che tale motivazione non poteva essere integrata in sede di riesame; la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità.

  • art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)

    Norma processuale citata dalla difesa in relazione ai limiti e alle modalità della motivazione; la questione è stata sollevata ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 9)

    Richiamata in relazione ai poteri e alla motivazione del giudice procedente e del riesame; anche su questo punto la Corte si è limitata a decidere l'inammissibilità per carenza di interesse.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere la ricorribilità in cassazione delle violazioni di legge; la Corte, tuttavia, non ha accolto la questione sostanziale essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese per inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per addebitare le spese al ricorrente.

  • legge n. 103/2017, art. 1 comma 64

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà e ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova di colpa che giustificasse misura più gravosa.

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento di sequestro reale con richiesta di dissequestro occorre avere un interesse concreto e attuale collegato alla restituzione della cosa; la mera contestazione della qualificazione giuridica del bene (es. demanio marittimo vs demanio dello Stato) non è sufficiente se non si nega la natura pubblica del bene.
  • Se il bene sequestrato è riconosciuto come pubblico, il ricorrente che non è titolare proprietario può essere dichiarato privo di interesse e quindi il ricorso è inammissibile senza esame del merito.
  • Quando si contesta l'appartenenza del suolo a una specifica categoria di demanio, è determinante dimostrare l'esistenza di atti amministrativi (es. sdemanializzazione) o prove documentali che modifichino la qualificazione pubblica prima di proporre impugnazioni giudiziarie.
  • Le questioni processuali sulla correttezza della motivazione del sequestro (periculum in mora, finalità del provvedimento) sono rilevanti, ma possono rimanere inespresse se il giudice di legittimità decide l'inammissibilità per carenza di interesse; dunque valutare preventivamente la legittimazione ad agire.
  • In casi simili è consigliabile esperire prima i rimedi amministrativi per ottenere la modifica formale della qualifica del bene (sdemanializzazione o annotazioni catastali/registri pubblici) e conservare documentazione aggiornata del MIT o dell'ente competente prima di impugnare giudizialmente.

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