Cassazione Penale, Sentenza n. 01883/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Crotone del 28/05/2025 che aveva annullato il decreto del G.I.P. del 9/04/2025 di sequestro preventivo dei terreni di proprietà di Franca Sestito, sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti (complessivi 500 m3). Il Pubblico ministero denunciava la violazione di legge: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente il fumus commissi delicti e nell'escludere la natura di discarica abusiva e la responsabilità dell'indagata, avendo erroneamente valutato l'assenza di un obbligo giuridico dell'avente diritto di impedire l'abbandono; inoltre contestava la mancata valutazione della pertinenzialità dei beni ai fini del sequestro e la mancata pronuncia sulla confisca, anche nei confronti di terzi eventualmente in buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame di misure reali è ammesso solo per violazione di legge e che il giudice del riesame non può procedere a pieno accertamento della colpevolezza, ma deve pur sempre motivare con riferimento alle concrete risultanze processuali. Sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di rifiuti, la Corte ha confermato che non è configurabile una responsabilità omissiva ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006 a carico del proprietario del terreno ove terzi abbiano abbandonato rifiuti, salvo che sussista un obbligo giuridico di impedire l'evento o una condotta attiva/concorsuale del proprietario. Nel caso concreto non risultavano elementi che collegassero fattivamente l'indagata alla realizzazione o partecipazione dell'illecito oltre la mera proprietà del fondo; pertanto l'annullamento del sequestro e la restituzione dell'area all'avente diritto sono stati ritenuti legittimi. Quanto alla confisca, la Corte ha ricordato che essa può essere disposta in via definitiva solo a seguito di condanna o applicazione della pena su richiesta e che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.; i rifiuti non rientrano nelle fattispecie per le quali opera automaticamente tale divieto.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
Il reato di abbandono/discarica di rifiuti non si configura in forma omissiva a carico del proprietario del terreno ove terzi abbiano abbandonato rifiuti, salvo l'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento ovvero di una condotta attiva o di concorso del proprietario
cod. proc. pen., art. 325
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; sono sindacabili gli errores in iudicando/in procedendo e gravi vizi di motivazione
cod. proc. pen., art. 324, comma 7
Il divieto di restituzione riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.; non si estende automaticamente a tutte le cose sottoposte a sequestro, e i rifiuti non rientrano tra le ipotesi previste per l'applicazione automatica del divieto
cod. pen., art. 240, comma 2
Richiamato come riferimento per individuare le ipotesi di confisca obbligatoria che giustificano il divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p.; la Corte ha distinto tali ipotesi da quelle dei rifiuti
cod. proc. pen., art. 273
Riferimento al criterio di persuasività richiesto per misure cautelari personali; la Corte osserva che per il sequestro preventivo l'esame del fumus richiede elementi concreti e non soltanto la astratta configurabilità del reato
Massime di principio
- La mera proprietà del terreno su cui terzi hanno abbandonato rifiuti non integra automaticamente il reato di abbandono/discarica: è necessaria l'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento o di una condotta attiva/di concorso del proprietario
- Il giudice del riesame non può sostituirsi al giudice del merito compiendo un pieno accertamento della colpevolezza, ma deve motivare con riferimento alle concrete risultanze probatorie che rendano plausibile il fumus commissi delicti
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge: diversità di valutazione dei fatti non costituisce di per sé motivo di annullamento, salvo vizi di motivazione o errori di diritto
- La confisca e il divieto di restituzione dei beni sottoposti a sequestro hanno limiti: la restituzione può essere esclusa automaticamente solo per le cose soggette a confisca obbligatoria prevista da norme penali richiamate dall'art. 324 c.p.p.; in mancanza di condanna definitiva la confisca non può essere disposta in via definitiva
- Per sostenere sequestri preventivi o misure reali in casi di rifiuti è opportuno che l'accusa raccolga elementi probatori che dimostrino partecipazione, gestione, controllo o obblighi specifici del proprietario (gestione/rimozione/consenso), oltre al mero riscontro della presenza di rifiuti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01878/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01879/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01880/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01881/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01882/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01884/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →