Cassazione Penale, Sentenza n. 01879/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente (imputato) ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione per presunta mancata considerazione dell'assenza di tracce biologiche/ematiche dell'imputato sui vestiti, corpo e zone intime della vittima, nonostante la presenza di sangue in stanza; 2) vizio di motivazione e contestazione della attendibilità della persona offesa quale unica testimone diretta, denunciando incongruenze, criticità psicologiche e comportamentali della stessa e presunte alternative interpretative dei fatti; 3) mancata riqualificazione del fatto da consumato a tentato, in ragione della presunta insufficienza probatoria (assenza di tracce riconducibili all'imputato e contraddittorietà del racconto); 4) mancata motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria per nuovo esame della persona offesa, nonostante le incongruenze e la gravità della imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che si trattasse di una "doppia conforme" (conferma integrata delle sentenze di primo e secondo grado) e che le censure del ricorrente offrissero una lettura alternativa delle prove non sindacabile in sede di legittimità, non essendo presenti manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture nella motivazione del giudice di merito. In particolare: la Corte ha ritenuto logica e adeguata la spiegazione dell'assenza di tracce biologiche (assenza di eiaculazione, possibile tamponamento del sangue con straccio) e ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa, riscontrata anche dalle dichiarazioni degli altri partecipanti alla festa e supportata da perizia psicologica. Ha escluso la fondatezza della richiesta di riqualificazione in tentato e del motivo sulla rinnovazione istruttoria, richiamando i limiti del sindacato di legittimità e la regola secondo cui il rigetto della rinnovazione può essere motivato implicitamente quando l'istruttoria è ritenuta completa. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, con pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma che incrimina la violenza sessuale; è la fattispecie sostanziale contestata e ritenuta integrata dai giudici di merito.
art. 609-ter cod. pen.
Previsione delle circostanze aggravanti (nn. 2 e 5) richiamate nella contestazione; utilizzata per la determinazione del quadro aggravato del reato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione ai vizi di motivazione consistenti in manifeste contraddizioni o in omessa trattazione di questioni decisive nel devolutum; qui applicato per escludere la rinnovata valutazione del merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese del ricorso; applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento di cassazione.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello abbreviato; la giurisprudenza interpretata dalla Corte limita i poteri officiosi del giudice in questa materia e ammette motivazione implicita in caso di rigetto.
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e rimborso delle spese: utilizzate per disporre la liquidazione e il pagamento in favore dello Stato delle spese della parte civile assistita d'ufficio.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado) il sindacato della Corte di cassazione è fortemente limitato: può censurare solo omissioni dell'esame di questioni decisive o manifeste contraddizioni nella motivazione, non la semplice diversa valutazione del materiale probatorio.
- La testimonianza della persona offesa in reati sessuali può costituire prova piena e, se ritenuta credibile e coerente dal giudice di merito, può fondare la condanna anche in assenza di altri riscontri, purché la motivazione sul suo grado di credibilità sia adeguata e non manifestamente contraddittoria.
- L'assenza di tracce biologiche o ematiche riconducibili all'imputato non esclude automaticamente la consumazione del reato: il giudice deve valutare la dinamica complessiva (es. assenza di eiaculazione, tamponamenti, movimenti degli indumenti) e può ritenere compatibile la circostanza con il racconto della vittima.
- Le richieste di riqualificazione del fatto (consumato vs tentato) o le istanze che richiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono, di regola, questioni di merito; la Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione probatoria se non sussistono vizi motivazionali specifici e rilevanti.
- In appello abbreviato la mancata rinnovazione dell'istruttoria non integra automaticamente vizio di motivazione: il giudice può rifiutare la rinnovazione se ritiene l'istruttoria già completa, e la motivazione del rigetto può essere implicita quando emerge chiaramente dalla struttura argomentativa della sentenza di merito.
- Chi propone ricorso per cassazione deve formulare censure che investano la motivazione della sentenza e non semplicemente proporre una diversa lettura degli elementi di fatto; altrimenti il ricorso sarà di norma dichiarato infondato e condannerà il ricorrente alle spese.
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