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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30501/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A un componente del collegio sindacale di una banca popolare era stata irrogata dalla Consob una sanzione pecuniaria, con sanzione accessoria interdittiva, per avere concorso alla violazione dell'art. 94 t.u.f. in relazione a una campagna di collocamento/vendita di azioni proprie della banca, realizzata senza prospetto informativo e descritta come operazione di offerta al pubblico di prodotti finanziari. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo che la campagna fosse sistematica, rivolta a una pluralità di clienti, a prezzo uniforme e predeterminato, e che il sindaco avesse omesso di vigilare pur in presenza di numerosi segnali di anomalia. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 195 t.u.f. per tardività della contestazione e decadenza del potere sanzionatorio, assumendo che la Consob disponesse già dal 17 settembre 2015 di un quadro istruttorio completo e che la contestazione del 29 marzo 2016 fosse quindi tardiva; 2) violazione degli artt. 1, comma 1, lett. t), e 94 t.u.f., sostenendo che la vendita delle azioni fosse il risultato di trattative individuali e non di un'offerta al pubblico con condizioni standardizzate, sicché al più si sarebbe trattato di prestazione di servizi di investimento. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e il secondo inammissibile, valorizzando la natura di accertamento di merito delle censure e la correttezza della motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha confermato che il dies a quo per la contestazione va individuato nel momento in cui la constatazione dei fatti si sia tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, tenendo conto della complessità del caso e della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori; nel caso concreto, le ulteriori acquisizioni documentali del 20 ottobre 2015, 20 gennaio 2016 e 24 febbraio 2016 rendevano tempestiva la contestazione del 29 marzo 2016. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rimettere in discussione una ricostruzione di fatto riservata al giudice di merito: la Corte ha ribadito che le azioni di banche popolari sono prodotti finanziari e che, nella specie, la corte territoriale aveva logicamente accertato l'esistenza di una campagna di offerta al pubblico rivolta alla clientela, a prezzo predeterminato e uniforme, senza necessità di una formalizzazione ufficiale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 94 t.u.f.

    La pubblicazione del prospetto è necessaria in presenza di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari rivolta a una pluralità di destinatari in incertam personam, con condizioni predeterminate e uniformi.

  • art. 1, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.)

    Le azioni della banca sono state ricondotte alla nozione di prodotti finanziari.

  • art. 195 t.u.f.

    Il termine per la contestazione decorre quando la constatazione si sia trasformata, o avrebbe potuto trasformarsi, in accertamento completo, tenendo conto della complessità dell'istruttoria.

  • art. 3 della legge n. 689/1981

    Per la responsabilità amministrativa sanzionatoria occorre la consapevolezza o colpa dell'autore della violazione, valutata alla luce dei doveri imposti dal ruolo rivestito.

  • artt. 2357 e 2357-ter c.c.

    Richiamati come disciplina codicistica delle azioni proprie e dei limiti al loro acquisto e utilizzo.

  • REG. UE n. 575/2013

    Richiamato quale disciplina prudenziale europea rilevante per i requisiti patrimoniali degli intermediari.

  • Regolamento delegato (UE) n. 241/2014

    Richiamato in collegamento con i presidi prudenziali introdotti dalla normativa unionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di mere argomentazioni difensive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative finanziarie, il termine per la contestazione decorre non dalla mera percezione dei fatti, ma dal momento in cui l'autorità abbia ragionevolmente completato l'accertamento, potendo il giudice verificare la congruità del tempo impiegato in base alla complessità del caso, con giudizio ex ante e non ex post.
  • La contestazione della tardività del procedimento sanzionatorio non può risolversi in una censura di merito travestita da violazione di legge: se il giudice di merito motiva in modo congruo sulla necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie, il sindacato di legittimità è limitato.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di prove, documenti o singole argomentazioni difensive.
  • Ai fini dell'art. 94 t.u.f., è sufficiente l'esistenza di una campagna di offerta rivolta a una pluralità di destinatari, con prezzo predeterminato e condizioni uniformi, anche se le comunicazioni avvengano senza forme pubblicitarie massmediali e con modalità operative differenziate.
  • La qualificazione di un'operazione come offerta al pubblico o come mera esecuzione di ordini del cliente dipende dall'accertamento in fatto della struttura dell'iniziativa, della standardizzazione delle condizioni e della provenienza dell'iniziativa dall'emittente o dall'intermediario.
  • Chi riveste una funzione di controllo societario risponde anche in sede sanzionatoria quando, pur in presenza di segnali di anomalia e di doveri di vigilanza, non attivi i poteri dovuti per impedire o segnalare l'illecito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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