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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13523/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006: uno nei confronti della società, con recupero a fini IRAP e IVA, e uno nei confronti del socio, per i redditi imputati per trasparenza. Dopo un primo contenzioso culminato in cassazioni con rinvio per omessa partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la causa è tornata al giudice di merito e infine è stata riassunta davanti alla Cassazione dall'Agenzia delle Entrate. Il ricorso erariale conteneva due motivi: con il primo si denunciava, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto non adeguatamente svolto il test di operatività; con il secondo si deduceva la violazione del medesimo art. 30 l. n. 724/1994, degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. Parallelamente, i controricorrenti avevano depositato domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, corredata della prova dei versamenti e risultante nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/2023.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale definizione agevolata della controversia: per entrambi i giudizi la domanda di sanatoria era stata presentata, la documentazione era stata depositata e le controversie risultavano inserite nell'elenco trasmesso dall'Agenzia. Applicando l'art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, l. n. 197/2022, come modificata, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, poiché la declaratoria di estinzione per definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale evocato per denunciare vizi di violazione di legge nei due motivi di ricorso dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    Norma richiamata quale base del test di operatività contestato dall'Agenzia delle Entrate.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere l'erronea ripartizione o applicazione dell'onere della prova sul superamento o meno del test di operatività.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo come norme sulla valutazione delle prove e sul principio di disponibilità/prova nel processo civile.

  • art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022

    "Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    Prevede la definizione agevolata delle controversie pendenti e l'onere del contribuente di depositare la domanda e la prova del versamento.

  • art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022

    "il processo è dichiarato estinto"

    Stabilisce che, in presenza dei presupposti della definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto con decreto o ordinanza.

  • art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197 del 2022

    Regolano il diniego della definizione, la sua impugnazione e l'eventuale revocazione del provvedimento di estinzione.

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023 conv. in l. n. 41 del 2023

    Attribuisce rilievo all'elenco depositato dall'Agenzia delle entrate delle controversie oggetto di definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita rituale domanda di definizione agevolata della controversia pendente e la controversia risulta inclusa nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della lite tributaria determina la cessazione del processo con spese a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché si tratta di misura collegata solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Nei giudizi tributari pendenti, la documentazione relativa alla domanda di definizione e ai versamenti assume rilievo decisivo ai fini dell'estinzione, secondo il meccanismo previsto dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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