Cassazione Civile, Ordinanza n. 38149/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, valorizzando il consolidarsi solo recente dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato una cessione di quote sociali come cessione d’azienda, applicando l’imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa. I contribuenti avevano ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo legittima la riqualificazione, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, e aveva confermato gli avvisi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse applicato una lettura ancora improntata alla prevalenza della sostanza sulla forma, nonostante la modifica normativa che impone di interpretare l’atto solo sulla base del suo contenuto, senza attingere a elementi extratestuali o ad atti collegati. Con il secondo motivo hanno censurato la condanna alle spese, assumendo che l’Ufficio avesse partecipato al giudizio senza difensore e che quindi non dovessero essere poste spese a loro carico.
Norme richiamate
"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
L’interpretazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro deve avvenire sulla base del solo contenuto dell’atto presentato, senza fare riferimento a elementi extratestuali o ad atti collegati; l’Amministrazione non può travalicare lo schema negoziale tipico emergente dal testo dell’atto.
art. 1, comma 87, L. n. 205/2017
"sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"
La norma ha modificato l’art. 20 del testo unico dell’imposta di registro in senso testuale e autonomo, imponendo una lettura limitata al documento registrato.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
"costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico"
La disposizione è stata considerata dotata di efficacia retroattiva, applicabile anche agli atti anteriori ancora sub iudice.
art. 3 Cost.
La censura di incostituzionalità è stata disattesa alla luce della pronuncia della Corte costituzionale richiamata dalla Cassazione.
art. 53 Cost.
È stata esclusa la violazione del principio di capacità contributiva rispetto alla lettura testuale dell’art. 20 e alla sua retroattività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale di denuncia della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
È stato invocato per contestare la statuizione sulle spese nel processo tributario.
È richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore e contraddittorio regolarmente instaurato.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalle leggi del 2017 e del 2018, impone un’interpretazione dell’atto fondata esclusivamente sul suo contenuto testuale e sugli elementi desumibili dall’atto stesso.
- L’Amministrazione finanziaria non può riqualificare un atto facendo leva su collegamenti negoziali o elementi extratestuali quando il testo dell’atto rimane riconducibile a uno schema negoziale tipico diverso.
- La qualificazione della norma come interpretazione autentica comporta efficacia retroattiva anche per gli atti anteriori, se il giudizio è ancora pendente.
- In materia tributaria, la riqualificazione dell’operazione non può tradursi in una ricerca degli effetti economici complessivi dell’operazione in luogo degli effetti giuridici dell’atto presentato a registrazione, salvo specifiche previsioni di legge.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con decisione nel merito, restano assorbite le censure ulteriori che riguardano profili accessori della sentenza impugnata.
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