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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23686/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda otto avvisi di rettifica relativi a dazi doganali antidumping emessi nei confronti di un operatore doganale che aveva agito come rappresentante indiretto dell'importatore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimi gli atti impositivi fondati su informative OLAF e affermando la responsabilità solidale del rappresentante indiretto. In cassazione la società ha proposto nove motivi: ha contestato, tra l'altro, la mancata applicazione del contraddittorio preventivo e del termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente; l'insufficienza o invalidità della motivazione degli avvisi per relationem alle informative OLAF; la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa risposta sull'onere della prova; l'erronea attribuzione alla contribuente dell'onere di provare l'estraneità o l'infondatezza delle informative OLAF; l'omesso esame di fatti decisivi circa la qualità di produttore dell'esportatore coreano; la mancanza di motivazione e la violazione della disciplina doganale sulla responsabilità solidale dello spedizioniere-rappresentante indiretto; l'erronea esclusione dell'esimente dell'errore dell'autorità doganale e della buona fede; infine l'omessa pronuncia sulla domanda di sgravio ex art. 239 CDC.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, per gli avvisi di rettifica doganale anteriori alla novella del 2012, non si applica l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, operando invece lo speciale regime dell'art. 11 d.lgs. 374/1990; ha confermato la legittimità della motivazione degli atti basata su informative OLAF richiamate per relationem; ha escluso il vizio di motivazione apparente e ha ribadito che le informative OLAF hanno piena valenza probatoria, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Ha inoltre riconosciuto la responsabilità solidale del rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione in dogana, ha escluso l'errore incolpevole delle autorità doganali e la buona fede esimente in assenza di un comportamento attivo dell'autorità idoneo a ingenerare affidamento, e ha ritenuto comunque infondata la pretesa di sgravio ex art. 239 CDC, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale domanda, se fondata su valutazioni discrezionali non ancorate ai casi tipizzati, esula dalla cognizione del giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 24, legge n. 4/1929

    nel caso di avvisi doganali anteriori alla novella del 2012 non comporta l'obbligo del PVC quando non vi sia stato accesso presso il contribuente, operando la disciplina speciale doganale

  • art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    non si applica agli avvisi di rettifica doganale emessi prima della novella del 2012, perché prevale lo ius speciale dell'art. 11 d.lgs. 374/1990

  • art. 7, legge n. 212/2000

    la motivazione degli avvisi doganali è sufficiente se richiama per relationem gli atti presupposti nei tratti essenziali

  • art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990

    consente la motivazione degli avvisi doganali mediante richiamo essenziale a verbali ispettivi OLAF anche se non allegati

  • art. 11, comma 7, d.lgs. n. 374/1990

    delinea il regime speciale del contraddittorio amministrativo in materia doganale, compatibile con i diritti di difesa unionali

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    la nullità per motivazione apparente non ricorre quando la decisione consente di percepire il fondamento logico-giuridico

  • art. 118, disp. att. c.p.c.

    richiama il requisito della motivazione della sentenza, qui ritenuto soddisfatto

  • art. 61, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione nel processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava sul contribuente che contesti la base probatoria delle informative OLAF

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciato è stato escluso perché la motivazione non è apparente e le questioni erano di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge, tutte ritenute infondate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente rivalutazione del merito

  • artt. 76, 201, 202 CDC

    la responsabilità solidale del rappresentante indiretto dell'importatore è coerente con la disciplina dell'obbligazione doganale

  • art. 220, secondo paragrafo, lett. b), CDC

    l'esimente opera solo in presenza di un errore imputabile a comportamento attivo dell'autorità doganale e di buona fede/diligenza dell'operatore

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sulla domanda di sgravio non conduceva a cassazione perché la questione era infondata e non richiedeva ulteriori accertamenti

  • art. 239 CDC

    la domanda di sgravio, se fondata su valutazioni discrezionali non riconducibili ai casi tipizzati, esula dalla cognizione del giudice

  • art. 244 Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    richiamato per il diritto al ricorso amministrativo e alle condizioni di sospensione dell'atto doganale

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    è richiamata la diligenza professionale esigibile dall'operatore nelle verifiche sulla correttezza delle informazioni dell'esportatore

  • art. 111, comma 2, Cost.

    giustifica la correzione della motivazione e le scelte di economia processuale

  • art. 384 c.p.c.

    consente, in presenza di questione di diritto infondata, di decidere nel merito senza rinvio evitando un inutile ritorno al giudice di merito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è il parametro evocato per il vizio di motivazione apparente, escluso nel caso concreto

  • art. 12 delle preleggi

    utilizzato per interpretare la portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In materia doganale, per gli avvisi di rettifica anteriori alla riforma del 2012, il contraddittorio preventivo e il termine dilatorio dello Statuto del contribuente non si applicano se opera una disciplina speciale che garantisce comunque il diritto di difesa in via amministrativa e giurisdizionale.
  • L'avviso di accertamento doganale può essere validamente motivato per relationem mediante richiamo essenziale a informative OLAF, anche se non allegate integralmente, purché il contenuto rilevante sia sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
  • Le informative OLAF hanno piena utilizzabilità probatoria nei procedimenti doganali; chi ne contesta il fondamento deve fornire prova contraria, non essendo necessario attendere la relazione finale per fondare l'atto impositivo.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove: il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che integra violazione costituzionalmente rilevante.
  • Lo spedizioniere che operi come rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido dell'obbligazione doganale per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione in nome proprio nell'interesse dell'importatore.
  • L'esimente dell'errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore richiede un comportamento attivo delle autorità idoneo a ingenerare affidamento incolpevole; non basta la mera ricezione di dichiarazioni inesatte provenienti dall'operatore o da terzi.
  • La domanda di sgravio dei diritti doganali ex art. 239 CDC è sindacabile dal giudice solo quando si fondi su ipotesi tipizzate dalla normativa di esecuzione; se invece riguarda valutazioni discrezionali di opportunità, essa esula dalla cognizione giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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