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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30532/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito della censura sulla cumulabilità tra indennità di mora e sanzione, perché ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia ex art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, come modificata, sulla base del deposito della domanda e del versamento dovuto. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava atti emessi per il 2019 in materia di accisa sul gas naturale: un avviso di pagamento con cui l'Ufficio aveva recuperato indennità di mora e interessi per tardivo pagamento dell'accisa, nonché un atto di irrogazione della sanzione del 30% dell'imposta. I giudici tributari di merito avevano annullato gli atti ritenendo non cumulabili, in caso di ritardato pagamento dell'accisa sul gas naturale, l'indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 con la sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. 471/1997 e 3 d.lgs. 504/1995, sostenendo che le due misure sarebbero cumulabili perché hanno natura e funzione diverse: l'indennità di mora avrebbe funzione risarcitoria forfettaria, gli interessi costituirebbero il costo del differimento, e la sanzione avrebbe funzione afflittiva e preventiva. Nel corso del giudizio, l'Agenzia ha depositato documentazione attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata presentata ai sensi della l. 197/2022 e il versamento della prima rata, con importo dovuto pari a zero per l'atto sanzionatorio. La Corte ha quindi rilevato la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del processo per definizione agevolata della lite pendente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la definizione agevolata della controversia tributaria è tempestivamente perfezionata con il deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto o della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione sostanziale dedotta nel ricorso per cassazione, comprese le censure sulla qualificazione delle somme dovute e sulla cumulabilità tra misure diverse.
  • Nel processo tributario di legittimità, il deposito di documenti idonei a provare il perfezionamento della definizione agevolata può essere effettuato ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e fondare la pronuncia di estinzione.
  • Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina legale espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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