Cassazione Civile, Ordinanza n. 30532/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito della censura sulla cumulabilità tra indennità di mora e sanzione, perché ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia ex art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, come modificata, sulla base del deposito della domanda e del versamento dovuto. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava atti emessi per il 2019 in materia di accisa sul gas naturale: un avviso di pagamento con cui l'Ufficio aveva recuperato indennità di mora e interessi per tardivo pagamento dell'accisa, nonché un atto di irrogazione della sanzione del 30% dell'imposta. I giudici tributari di merito avevano annullato gli atti ritenendo non cumulabili, in caso di ritardato pagamento dell'accisa sul gas naturale, l'indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 con la sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. 471/1997 e 3 d.lgs. 504/1995, sostenendo che le due misure sarebbero cumulabili perché hanno natura e funzione diverse: l'indennità di mora avrebbe funzione risarcitoria forfettaria, gli interessi costituirebbero il costo del differimento, e la sanzione avrebbe funzione afflittiva e preventiva. Nel corso del giudizio, l'Agenzia ha depositato documentazione attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata presentata ai sensi della l. 197/2022 e il versamento della prima rata, con importo dovuto pari a zero per l'atto sanzionatorio. La Corte ha quindi rilevato la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del processo per definizione agevolata della lite pendente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995
disposizione invocata sia nel merito sia ai fini dell'indennità di mora e degli interessi dovuti per il tardivo pagamento dell'accisa sul gas naturale.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
norma richiamata per la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta in caso di omesso o ritardato pagamento.
consente il deposito di documenti in cassazione; è stata usata per depositare le determine di perfezionamento della definizione agevolata.
art. 1, comma 186, l. n. 197/2022
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, richiamata per la presentazione della domanda di definizione.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
la Corte richiama tali commi per affermare che, in presenza del deposito della domanda di definizione e del versamento della prima rata o degli importi dovuti, il processo deve essere dichiarato estinto.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
richiamato come modifica della disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
norme richiamate in tema di diniego della definizione agevolata, sua impugnabilità e revocazione del provvedimento di estinzione.
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata della controversia tributaria è tempestivamente perfezionata con il deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto o della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione sostanziale dedotta nel ricorso per cassazione, comprese le censure sulla qualificazione delle somme dovute e sulla cumulabilità tra misure diverse.
- Nel processo tributario di legittimità, il deposito di documenti idonei a provare il perfezionamento della definizione agevolata può essere effettuato ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e fondare la pronuncia di estinzione.
- Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina legale espressa.
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