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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23232/2020 del 23/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sul classamento catastale di porzione di fabbricato destinata alla seggiovia 'Maria' (locale per l'addetto e locale tecnico con comandi). L'Agenzia del Territorio aveva attribuito una rendita presunta iniziale e la categoria D/6; la contribuente aveva impugnato lamentando carenza di motivazione e chiedendo l'attribuzione della categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre). Il giudice di primo grado e la CTR avevano invece ritenuto applicabile la categoria E/1; l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che i locali tecnici e la cabina di manovra della seggiovia non costituiscono una stazione di pubblico trasporto ma beni funzionali a impianti di risalita a servizio delle piste sciistiche, da classificare nella categoria D/8.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto che i locali tecnici e la cabina di manovra della seggiovia non costituiscono 'stazione' di pubblico trasporto e non possono essere inquadrati nelle categorie del gruppo E, che sono elencate in modo analitico. Ha richiamato il principio secondo cui gli impianti di risalita svolgono una funzione commerciale, legata all'uso delle piste sciistiche, e devono essere classificati nella categoria D/8. Ha inoltre applicato l'art. 2, comma 40 del D.L. 262/2006 (conv. L. 286/2006) che esclude dalle categorie E le unità immobiliari ad uso commerciale con autonomia funzionale e reddituale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito e le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1142/1949

    art. 6 comma 1; art. 8 comma 2

    L'articolato sul classamento richiede che la destinazione costituisca il fondamento dell'attribuzione della categoria catastale; l'art. 8 comma 2 non legittima l'inquadramento generico come stazione di trasporto quando la destinazione reale è funzionalmente commerciale e specifica.

  • D.L. 262/2006, conv. L. 286/2006

    art. 2 comma 40: "nelle unita immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    La norma esclude l'inclusione nelle categorie E di immobili destinati ad uso commerciale con autonomia funzionale e reddituale; ciò impedisce di ricondurre porzioni di impianti di risalita a E/1 quando abbiano carattere commerciale.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007

    art. 1 (criteri applicativi)

    Conferma il carattere residuale delle unità censite in categoria E e fornisce criteri operativi che ostano a un'estensione analogica delle categorie E a immobili non espressamente indicati.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 primo comma n. 3; art. 384

    Art. 360 indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'Amministrazione; art. 384 permette alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando i fatti rilevanti risultano già accertati e la legge è chiara.

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. Sez. 6-5, n. 1442/2017; Cass. Sez. 5, 15 settembre 2008, n. 23608

    La giurisprudenza di legittimità consolidata indica che le cabine e i locali tecnici di seggiovie, non essendo mezzi di trasporto a disposizione del pubblico ma beni con funzione commerciale connessa alle piste, non rientrano nelle categorie E e devono essere classificati in categorie appropriate come D/8.

Massime di principio

  • La categoria catastale va individuata sulla base della destinazione reale e specifica dell'immobile; la classificazione non può essere estesa analogicamente oltre le voci analitiche del gruppo E.
  • Locali tecnici e cabine di manovra di impianti di risalita destinati all'uso delle piste sciistiche e con funzione commerciale devono essere inquadrati nella categoria D (es. D/8) e non come stazioni di pubblico trasporto.
  • La circostanza che il servizio sia oggetto di concessione di servizio pubblico non basta a far rientrare automaticamente le relative strutture nella categoria E se la loro funzione è commerciale e autonoma.
  • Se la legge e la giurisprudenza sono chiare sui criteri di classamento, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinviare per ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).
  • Unità immobiliari ad uso commerciale con autonomia funzionale e reddituale non possono essere comprese nelle categorie E ai sensi dell'art. 2 comma 40 del D.L. 262/2006 (conv. L. 286/2006).

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