Cassazione Penale, Sentenza n. 35161/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello con più censure: 1) capi A) e B): contestazione della valutazione delle prove e della mancata considerazione delle lesioni subite dall'imputato al momento dell'arresto con richiamo all'art. 393-bis c.p.; 2) capo C): richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) capo D): mancata riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 379 c.p. e dedotta prevalenza della finalità di aiuto a terzi rispetto all'utilità personale; 4) dedotto difetto di motivazione sul diniego dei minimieddinali e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con riferimento alle gravi condizioni economiche dell'imputato e alla sua condotta processuale corretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendoli manifestamente infondati o inammissibili in sede di legittimità (in particolare le censure che esigevano una rivalutazione del fatto e delle prove, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e la ricostruzione ai sensi degli artt. 56 e 379 c.p.). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento al mancato esame motivato delle attenuanti generiche: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa motivazione su quel punto e il processo è rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame esclusivamente sulla questione delle attenuanti generiche (tenendo conto della documentazione economica e del comportamento processuale dell'imputato). Per il resto la sentenza impugnata è confermata. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili in questa fase.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 110/1975
Usata in sede di riqualificazione di uno dei capi (capo C); la Corte ha preso atto della riqualificazione operata in primo grado e non ha modificato la valutazione collegata
Norma relativa al reato di furto richiamata in ordine ai capi d'imputazione che hanno formato oggetto del giudizio; la responsabilità penale è stata confermata dalla Corte di Cassazione entro i limiti già accertati
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le lesioni patite erano compatibili con l'esigenza di intervento degli agenti; la Corte ha ritenuto che la valutazione circa l'attendibilità degli atti di polizia giudiziaria e la portata delle lesioni rientri nel sindacato di merito e non sia sindacabile in Cassazione salvo travisamento della prova macroscopico
Disposizione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ribadito che l'applicazione richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti gli indici (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza) e ha condiviso il giudizio di merito che ha escluso la tenuità nel caso concreto
Riferito alla disciplina dell'eventuale reato tentato in sede di possibile riqualificazione; la Corte di merito ha motivato la propria ricostruzione secondo la giurisprudenza e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto rilevanti
Richiamato in relazione alla possibile configurazione di favoreggiamento; la Corte di merito ha valutato la vicenda alla luce della giurisprudenza consolidata e la Cassazione ha ritenuto non sindacabile in questa sede la diversa ricostruzione fattuale
Criteri per la determinazione della pena richiamati in relazione alla mancata motivazione sulle attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia dato alcuna risposta circa gli indici previsti dall'art. 133 e ha annullato per questo motivo
Richiamato in relazione alla continuazione fra reati; la Corte ha sottolineato che la continuazione impone una valutazione unitaria che impedisce di scomporre i reati per riconoscere la tenuità in modo parcellizzato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di sindacabilità della motivazione in Cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e la necessità di specificità per poter contestare il travisamento della prova
Modifica dell'art. 606 cod. proc. pen. richiamata per evidenziare i limiti della Cassazione nella rimessione della valutazione del merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa lettura del fatto sono inammissibili salvo travisamento della prova evidente
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti gli indici (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza); la sua applicazione non è automatica e può essere esclusa anche se uno solo degli indici non trova riscontro
- Quando i reati sono unificati nella continuazione, il giudice deve valutare la tenuità in modo unitario e non parcellizzato: non è possibile isolare un singolo episodio senza considerare il contesto continuativo
- Il mancato esame motivato di una specifica richiesta difensiva (ad es. riconoscimento delle attenuanti generiche) determina annullamento limitato al punto e rinvio per nuova motivazione; pertanto le decisioni devono affrontare esplicitamente e singolarmente ogni domanda rilevante
- Per contrastare la valutazione di merito in Cassazione occorre indicare atti e contraddittorietà percepibile ictu oculi; le critiche generiche alla valutazione probatoria non sono sufficienti
- In sede difensiva, le circostanze economiche e la condotta processuale dell'imputato andranno documentate e valorizzate puntualmente se si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche o la compressione della pena
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