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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano (25/11/2021) sollevando plurime censure: per Gilardi violazione del diritto di trattazione orale nel giudizio di appello di rinvio (art. 23-bis d.l. 137/2020 e disciplina emergenziale), per Massaro, Fiameni e Gadioli la qualificazione di mera "testa di legno" e mancanza di prova di specifici comportamenti personali; contestazioni sulla motivazione circa il ruolo di ciascuno nel reato di bancarotta documentale (capo C); censure in tema di confisca per equivalente (applicazione retroattiva e computo di annualità già prescritte); questioni relative all'assorbimento del capo E) nel capo A) e alla compatibilità dei diversi profili di dolo; questioni di ammissibilità e interesse ad impugnare. Le impugnazioni richiedevano annullamento o riforma delle condanne e/o della misura di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso di Gilardi: nel giudizio di appello di rinvio era stata violata la disciplina sull'istanza di trattazione orale (art. 23-bis), poiché la richiesta di discussione orale avanzata da alcune difese avrebbe dovuto attrarre anche la posizione di Gilardi oppure la sua posizione doveva essere stralciata; tale vizio ha determinato l'annullamento relativo e l'assorbimento degli altri motivi di Gilardi. Per il resto i ricorsi sono stati in gran parte respinti: le doglianze di Massaro, Fiameni e Gadioli sulla loro presunta qualità di mere prestanome o impiegate sono state ritenute infondate in ragione della valutazione probatoria dei giudici di merito (con richiamo alla pronuncia della V Sez. n. 26742/2021); i motivi relativi alla confisca sono stati respinti perché la confisca per equivalente è stata motivatamente collegata al profitto del reato (quantificato in euro 2.949.828,12) e alla solidarietà tra concorso di persone; la doglianza sulla bancarotta documentale (capo C) è stata ritenuta infondata perché la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha fornito un ragionamento ritenuto logico e sufficiente per attribuire il concorso, nonostante la precedente censura della Cassazione; alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse. In sintesi: accoglimento parziale limitato (procedurale) a favore di Gilardi; conferma sostanziale delle rimanenti condanne e della confisca per gli altri imputati.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    disposizioni sulla trattazione orale nei procedimenti durante la disciplina emergenziale

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di discussione orale, formulata anche da una sola parte, attrae il rito partecipato anche per gli altri rapporti processuali; l'omissione di tale conseguenza ha determinato una nullità procedurale per violazione del contraddittorio

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (e norme fiscali correlate)

    La condanna per il capo A) (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) è stata confermata relativamente all'anno ritenuto non prescritto; il profitto del reato è stato quantificato e ha retto la pronuncia di confisca per equivalente

  • art. 1, comma 143, L. 244/2007

    introduzione della confisca per equivalente per reati tributari

    Il giudice può disporre la confisca per equivalente sul profitto del reato: la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione e l'applicazione in concreto, correlandola al profitto complessivo e al principio di solidarietà tra concorrenti

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    norma introdotta dal d.lgs. 21/2018 (art. 6, comma 4) sul regime della confisca

    I ricorrenti hanno contestato presunte applicazioni retroattive; la Corte ha ritenuto infondata la censura, spiegando che la confisca disposta è riconducibile al titolo di reato per cui è stata pronunciata condanna e non costituisce applicazione retroattiva di nuova norma sanzionatoria

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibile per assenza di interesse il motivo che, anche se accolto, non avrebbe prodotto effetti pratici sulla posizione dell'imputata (es. capo E assorbito nel capo A senza effetti concreti)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    norma richiamata nel dispositivo (fine della motivazione nel testo)

    Richiamata per i provvedimenti conseguenti alla decisione di legittimità; viene utilizzata come richiamo procedurale per le attività di esecuzione della decisione

Massime di principio

  • Se in un processo con più imputati anche una sola richiesta tempestiva di discussione orale, ai sensi della disciplina emergenziale, è formulata, la Corte deve estendere il rito partecipato anche alle posizioni degli altri o, in alternativa, stralciare le posizioni non interessate; la mancata effettuazione costituisce vizio deducibile in Cassazione
  • La qualifica di "testa di legno" o mera prestanome non esclude la responsabilità penale se i giudici di merito valorizzano elementi concreti (deleghe, operatività sui conti, intercettazioni, comportamenti successivi) che collegano il soggetto al sistema fraudolento
  • La confisca per equivalente viene calcolata sul profitto del reato accertato in sentenza; quando più soggetti sono condannati in concorso, il profitto può essere aggredito in solido tra i concorsi, e l'adozione della confisca non è vanificata dalla prescrizione di alcune annualità se il profitto complessivo è stato correttamente quantificato
  • Le condotte successive al periodo storico del reato possono costituire elementi indiziari utili a dimostrare l'appartenenza di un soggetto a un sistema fraudolento e la sua consapevolezza, e pertanto possono essere legittimamente valutate in sede di merito
  • L'annullamento parziale per vizi di motivazione rilevanti in ordine al ruolo di ciascun imputato (es. bancarotta documentale) può rendere necessario un rinvio per nuovo esame ma la Corte di rinvio, se dà adeguata motivazione concreta, può confermare la responsabilità
  • Quando l'annullamento o la rettifica di un capo di imputazione non produce effetti pratici (pena, confisca), l'interesse ad impugnare può essere valutato come carente e determinare l'inammissibilità del motivo

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