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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., aveva revocato la condanna del 20/09/2016 (qualificata come detenzione attenuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e disposto l'esecuzione della sentenza del 10/10/2019 (in rito abbreviato) che comprendeva più ipotesi di detenzione e numerose cessioni. Dellorco deduceva: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'identità del fatto tra le due decisioni; (2) violazione dell'art. 669, comma 6 c.p.p. perché non era stato operato l'aumento di pena per continuazione sulla pena meno grave (in particolare su quella del 2016) o, in via subordinata, l'aumento ex art. 671 c.p.p. e art. 81, comma finale c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione: le due decisioni erano solo parzialmente coincidenti e il giudice ha individuato correttamente quale condanna fosse relativa al "medesimo fatto" ai fini dell'art. 669 c.p.p., disponendo l'esecuzione della condanna meno grave e revocando le altre. Non è stata ritenuta percorribile una nuova ricalcolazione della pena per continuazione in sede di esecuzione che avrebbe portato a una pena inferiore ai limiti normativi o che fosse incompatibile con le statuizioni irrevocabili già emesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    In presenza di più sentenze irrevocabili riferibili al "medesimo fatto", il giudice dell'esecuzione deve ordinare l'esecuzione della condanna meno grave e revocare le altre; il giudice deve inoltre individuare quale decisione versa sul medesimo fatto quando le sentenze sono solo parzialmente coincidenti

  • art. 649 cod. proc. pen.

    L'eccezione sollevata dal ricorrente (vizio di motivazione e presunta violazione) è stata ritenuta infondata: la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata valutata come puntuale e sufficiente

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie attenuata per la detenzione di stupefacenti è stata applicata nella sentenza del 2016 per la sola detenzione, escludendosi in quella sede la qualificazione per le cessioni; ciò ha inciso sulla determinazione della condanna da revocare

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La richiesta subordinata di ricalcolo della pena ex art. 671 non è stata accolta in sede di esecuzione, perché il giudice non ha ritenuto percorribile un nuovo calcolo della continuazione che incidesse sulle statuizioni irrevocabili in modo incompatibile

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto che il meccanismo di aumento non potesse essere utilizzato per modificare le conseguenze esecutive delle sentenze irrevocabili nella maniera prospettata dall'istante

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in funzione istruttoria/di rappresentazione dei motivi del ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti e secondo le censure svolte in conformità a tale disposizione

Massime di principio

  • Quando esistono più sentenze irrevocabili riferibili al "medesimo fatto", il giudice dell'esecuzione applica l'art. 669 c.p.p.: si esegue la condanna meno grave e si revocano le altre
  • Se le sentenze sono solo parzialmente coincidenti, il giudice dell'esecuzione deve individuare con motivazione quale parte del giudicato è identica e quale no, e revocare la condanna che riguarda il medesimo fatto nella sua parte più grave
  • Non sempre è possibile ottenere, in sede di esecuzione, una nuova ricalcolazione della pena per continuazione che modifichi le conseguenze di sentenze già irrevocabili; il giudice valuta la compatibilità di un nuovo calcolo con i limiti normativi e con le statuizioni definitive
  • L'onere di dimostrare l'identità del fatto (o l'errata individuazione del giudicato) grava su chi propone l'incidente/esecuzione: il giudice valuta gli atti processuali e la corrispondenza fattuale tra i titoli
  • La qualificazione giuridica (es. detenzione attenuata vs cessione) data in precedenti sentenze può incidere sulla scelta della condanna da eseguire; in caso di contrasto il giudice dell'esecuzione deve chiarire quale condanna copre quale fatto
  • Le richieste subordinate di ricalcolo della pena per ottenere benefici (es. partenza da una pena considerata "più favorevole") devono essere fondate su chiari presupposti giuridici e fattuali per essere accolte in sede esecutiva

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