Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato condanne, ottenute con rito abbreviato, per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., con aggravanti) e vari reati connessi (armi, ricettazione, minacce, tentata estorsione). Le censure principali riguardano: 1) affidabilità e riscontri delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PANDOLFI e la chiamata in correità basata su tali dichiarazioni; 2) illegittimità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 4508/2015 R.IT. (presunta applicazione indebita dell'art. 13 d.l. n.152/1991 e qualificazione del procedimento come "criminalità organizzata"); 3) vizio di motivazione e applicazione errata della legge sulle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e sulle circostanze speciali di collaborazione; 4) violazione del divieto di reformatio in peius in appello; 5) contestazione della sussistenza del porto/detenzione di arma e della corrispondente aggravante (art. 416-bis, comma quarto) e questioni relative alla determinazione della pena e alla continuazione con reati precedenti.
La decisione
Decisione mista della Corte di Cassazione: 1) I ricorsi di KORKOI Mike e PANDOLFI Daniele sono stati dichiarati inammissibili (con condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende). 2) Il ricorso di ESPOSITO Girolamo è stato rigettato; la Corte ha ritenuto non violato il divieto di reformatio in peius e ha confermato la valutazione motivazionale della Corte territoriale sulla pena. 3) Il ricorso di VASTARELLA Fabio è stato in parte rigettato e in parte accolto: rigettati i motivi sulla sussistenza del porto d'arma e dell'aggravante dell'associazione armata; invece la Suprema Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla determinazione degli aumenti per effetto della continuazione (sperequazioni tra posizioni sovrapponibili), disponendo nuovo giudizio su quei profili. 4) Il ricorso di STATERINI Addolorata è stato accolto: la Cassazione ha ritenuto errata l'interpretazione della nozione di "delitti di criminalità organizzata" adottata dalla Corte territoriale e ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli affinché verifichi la legittimità del decreto autorizzativo delle intercettazioni (e, se necessario, la loro inutilizzabilità). 5) Per effetto dell'accoglimento della questione delle intercettazioni a favore di STATERINI, è stata estesa l'efficacia di tale annullamento anche alla posizione del concorrente DI LORENZO, con rinvio per nuovo esame e con specifica censura sulla valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore PANDOLFI; pertanto la sentenza impugnata è annullata con rinvio anche in relazione a DI LORENZO. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte valuta la posizione degli imputati alla luce dell'accusa di associazione mafiosa e delle aggravanti; precisa che l'aggravante della disponibilità di armi può essere accertata anche per chi è consapevole della detenzione di armi da parte del sodalizio senza contatto materiale con l'arma
Richiamata in relazione a reati connessi e aggravazioni; rilevata nella valutazione della gravità dei reati-satellite
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ribadisce i limiti alla concessione delle attenuanti: non è sufficiente lo stato di incensuratezza e il giudice può negarle se mancano elementi positivi rilevanti; la discrezionalità del giudice di merito è ampiamente riconosciuta
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Individua i criteri che il giudice di merito deve richiamare nel motivare la determinazione della pena; la Cassazione ricorda che la ponderazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia data una motivazione quando necessaria
art. 597 cod. proc. pen. (effetti dell'accoglimento dell'appello dell'imputato)
Richiamato nel contesto del divieto di reformatio in peius: la Corte chiarisce che il divieto concerne anche gli elementi autonomi della pena e che la diversa cornice sanzionatoria può rendere non vincolante il minimo edittale fissato in primo grado
art. 606 cod. proc. pen. (motivazione del ricorso per cassazione)
Richiamato nelle censure sui vizi di motivazione che investivano l'accertamento dell'elemento soggettivo/oggettivo di taluni reati; la Corte valuta tali doglianze secondo i parametri di manifesta infondatezza o insufficiente motivazione
Contestata dagli imputati l'applicazione per l'autorizzazione delle intercettazioni ambientali: la Corte di Cassazione ha precisato che l'autorizzazione ai sensi di tale norma richiede che il procedimento rientri nella nozione di 'criminalità organizzata' così come interpretata dalle Sezioni Unite
artt. 266, 267 e 268 cod. proc. pen. (intercettazioni ordinarie)
Indicate come alternative qualora il procedimento non sia qualificabile come 'criminalità organizzata'; in tal caso il G.i.p. avrebbe dovuto motivare i presupposti ordinari per l'autorizzazione delle intercettazioni
art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.
Richiamati nel dibattito sulla nozione di 'delitti di criminalità organizzata'; la Corte ricorda l'interpretazione delle Sezioni Unite che considera nella nozione i delitti associativi (art. 416 c.p.) e non ogni delitto elencato letteralmente
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)
Sollevata come possibile riqualificazione delle condotte per fatti di rilevanza familiare; la Corte rileva che detta riqualificazione andrà esaminata dal giudice del rinvio se le intercettazioni risultassero inutilizzabili
art. 587 cod. proc. pen. (effetto dell'impugnazione di altro imputato)
Applicato per estendere gli effetti dell'impugnazione sulle intercettazioni (proposta da STATERINI) anche al concorrente DI LORENZO, quando l'impugnazione non è basata su motivi esclusivamente personali
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Valutata nella determinazione degli aumenti di pena per continuazione; la Corte ha annullato con rinvio per carenza di motivazione su disparità di trattamento tra coimputati
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono, per la chiamata in correità, riscontri individualizzanti chiari e motivazione adeguata sull'attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità); la sola testimonianza senza riscontri concreti può rendere la motivazione viziata
- Le intercettazioni autorizzate con riferimento all'art. 13 d.l. n.152/1991 sono legittime solo se l'indagine rientra effettivamente nella nozione di "procedimento di criminalità organizzata" intesa come procedimento che ha ad oggetto una fattispecie associativa; se non è associativa, valgono i presupposti ordinari degli artt. 266-267 c.p.p.
- Il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è rimesso alla valutazione del giudice di merito; non è sufficiente l'incensuratezza o la giovane età senza elementi positivi concreti e il giudice deve richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il divieto di reformatio in peius in appello si estende a tutti gli elementi autonomi della pena; tuttavia, se la cornice normativa o le circostanze valutate cambiano (es. diversa ponderazione di aggravanti/attenuanti), la Corte d'appello può ricalcolare la pena nell'ambito della nuova cornice a condizione di motivazione adeguata
- Il concorso nel porto o detenzione di arma può essere ravvisato anche senza contatto materiale con l'arma quando sia dimostrata la consapevolezza e un contributo concorsuale (scorta, servizio, tentativo di fuga) che rafforza il proposito criminoso del detentore materiale
- Disparità di trattamento sanzionatorio tra coimputati per fatti sovrapponibili impone al giudice di merito una motivazione specifica; in assenza di spiegazione la decisione è annullabile con rinvio
- Quando un ricorso di un coimputato porta all'annullamento di elementi probatori comuni (es. intercettazioni), l'effetto può estendersi ad altri concorrenti se l'impugnazione non è basata su motivi esclusivamente personali; il giudice del rinvio dovrà riesaminare la posizione di ciascuno alla luce dell'eventuale inutilizzabilità
- In cassazione molte questioni di merito (riqualificazione giuridica, interpretazione di singole conversazioni intercettate) possono essere dichiarate assorbite se la Suprema Corte annulla per questioni preliminari (es. utilizzabilità delle intercettazioni) e rimanda il merito al giudice del rinvio
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