Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per incendio doloso: contestano l'identificazione basata su fotogrammi di videosorveglianza (sostengono che consentano solo un giudizio di somiglianza), eccepiscono contraddizioni del testimone oculare, deducono carenze motivazionali sulla qualificazione del contributo causale (in particolare per Gioffrè, accusato di mero accompagnamento/palo) e lamentano il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 c.p. (per Antonio) e l'erronea applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" ex art.61 n.5 c.p. in relazione al periodo di divieto di circolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio De Marte e ha rigettato gli altri ricorsi, confermando le condanne. Ha ritenuto fondata la valutazione di merito che ha ricostruito il fatto combinando i fotogrammi, il rinvenimento della Fiat Panda con motore ancora caldo e odore di benzina, le riprese che mostrano il rifornimento della tanica e i movimenti delle autovetture (ruolo di staffetta dell'Audi). Ha escluso il rilievo decisivo delle presunte contraddizioni del teste come non pertinenti o superate da altre evidenze, ha negato l'applicazione dell'attenuante ex art.114 ritenendo un'ideazione collegiale e non un contributo minimo, e ha confermato l'aggravante della minorata difesa in quanto il reato è stato commesso in orario notturno durante il divieto di circolazione, circostanza che ha concretamente diminuito la difesa privata/pubblica. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese e a una somma equitativa alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione dei motivi dedotti in Cassazione: i motivi sono stati descritti nei limiti richiesti per l'esame.
art. 114 cod. pen.
L'attenuante per contributo causale minimo non � stata riconosciuta: la Corte ha ritenuto che i fatti indicassero una ideazione collegiale e non un ruolo meramente minimo, perciò la norma non si applica ai soggetti diversi dall'autore materiale quando hanno partecipato all'ideazione.
art. 61 n. 5 cod. pen. (aggravante della minorata difesa)
Applicata perché il reato fu commesso di notte e durante il divieto generalizzato di circolazione, circostanze che hanno concretamente ostacolato la difesa privata e la possibile presenza di testimoni; l'esistenza di controlli di polizia più intensi non neutralizza automaticamente l'aggravante se non vi sono prove che tali controlli avessero reso concreta la probabilità di essere sorpresi.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la sanzione alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti dei ricorrenti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 40275/2021 citata)
Principio richiamato: la commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa se la pubblica o privata difesa risultano concretamente ostacolate e non vi sono circostanze che neutralizzino tale effetto; tale orientamento ha sostenuto la valutazione della Corte d'appello.
Massime di principio
- La combinazione di indizi concordanti (videosorveglianza anche se non perfetta, possesso/esclusiva delle autovetture usate, rinvenimento dell'auto con motore caldo e odore di carburante) può essere sufficiente per l'identificazione oltre ogni ragionevole dubbio.
- Contraddizioni formali o dettagliate nelle dichiarazioni di un testimone non sono necessariamente decisive se attengono a questioni marginali o sono spiegabili con la modalità di rilevazione: il giudice valuta l'attendibilità complessiva e la rilevanza delle discrepanze.
- Il ruolo di 'staffetta' o di accompagnatore che agevola la commissione del reato può integrare un contributo causale rilevante; l'attività di supporto logistico/di copertura può giustificare la responsabilità penale concorrente.
- L'attenuante del contributo minimo (art.114 c.p.) non si applica automaticamente: va esclusa quando vi sia partecipazione all'ideazione o quando l'apporto, pur non materiale, sia funzionale al reato.
- L'aggravante della minorata difesa (es. reato commesso di notte o in condizioni che riducono la presenza di testimoni) può essere riconosciuta anche se vi sono più controlli pubblici nel periodo, salvo prova che tali controlli abbiano concretamente neutralizzato la mancanza di testimoni.
- In giudizi basati su indizi complessi, il collegamento logico tra elementi (tempi, movimenti dei veicoli, ruoli familiari/proprietà dei mezzi) gioca un ruolo cruciale: singoli elementi deboli possono formare un quadro probatorio solido se coerentemente connessi.
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