Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione proposto da Iannì deduceva due principali censure: 1) vizio nella determinazione della pena e violazione delle norme di devoluzione e formazione del giudicato; si sosteneva che la pena era stata calcolata erroneamente e che, essendo stata fissata nel minimo edittale, non poteva essere aumentata dall’appello dell’accusa fino a raggiungere una soglia di 12 anni. 2) vizio di motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto: si contestava la ricostruzione dell’elemento psicologico del reato (animus necandi), ritenendo che si dovesse invece parlare di lesioni aggravate e che la Corte d’appello non avesse adeguatamente valutato le prove difensive e i criteri indicati dalla giurisprudenza (es. sentenza Thyssenkrupp) per il giudizio controfattuale sul dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo punto la Corte ha ritenuto che l’impugnazione del Pubblico Ministero consentisse la ricalcolazione integrale della sanzione ai sensi dell'art. 597 c.p.p., non essendosi formato un giudicato ostativo alla modifica, e ha confermato la rideterminazione della pena operata in appello, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione in anni otto di reclusione. Sul secondo punto la Corte ha giudicato motivata la valutazione della Corte d’appello: la dinamica dell’investimento, la gravità delle lesioni, la velocità dell’auto, i danni ai veicoli, le risultanze peritali e il comportamento dell’imputato dopo il fatto (allontanamento) comprovano il dolo, in forma di dolo alternativo, e non mera colpa o lesioni aggravate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 577 cod. pen.
Citato nel contesto dell'errore di calcolo della pena relativo al concorso e all'aumento per l'aggravante; la Corte osserva che eventuali calcoli preliminari non ostano alla ricalcolazione della sanzione in sede di impugnazione dell'accusa
art. 56 cod. pen.
Utilizzato per motivare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la loro applicazione in termini di equivalenza rispetto all'aggravante contestata nella rideterminazione della pena
art. 597 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero permette la rinnovazione della valutazione della sanzione e la sua quantificazione integrale, senza che il richiamo al minimo edittale nella decisione di primo grado costituisca un ostacolo insormontabile alla modifica
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure di motivazione; la Corte valuta che le doglianze sulla motivazione non superano il filtro di legittimità, poiché la decisione di merito ha adeguatamente argomentato sull'elemento psicologico
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme indicate come basi formali dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tali disposizioni, in quanto le critiche non dimostravano vizio di diritto nella motivazione o nell'applicazione delle norme
art. 13 Cost.
Richiamato nel discorso sulla cosiddetta flessibilità del giudicato: la giurisprudenza di legittimità ammette limiti alla rigidità del giudicato quando la modifica della sanzione sia necessaria a tutela di diritti primari, ivi compreso il diritto alla libertà
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero impugna la decisione di merito, la Corte d'appello puo’ ricalcolare integralmente la pena ai sensi dell'art. 597 c.p.p.; il richiamo al minimo edittale nella sentenza di primo grado non impedisce automaticamente l'aumento della pena se la pena non si è consolidata in un giudicato insindacabile
- La formazione del giudicato sulla pena opera solo se la pena algebrica specifica è rimasta definitiva e non impugnata; valutazioni meramente aritmetiche o riferimenti al minimo edittale non sempre bastano a creare un ostacolo alla riforma in sede di impugnazione dell'accusa
- Per la qualificazione del fatto come tentato omicidio (dolo, anche alternativo) occorre una valutazione complessiva della dinamica, dei mezzi impiegati, della gravità e tipologia delle lesioni, delle risultanze peritali e del comportamento successivo dell'agente; la Corte di merito ha un ampio potere di apprezzamento di tali elementi e la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o manifesta illogicità
- Le censure di motivazione in Cassazione richiedono che venga dimostrata una specifica violazione di legge o una motivazione apparente; la mera contrapposizione alle valutazioni probatorie di merito è in genere insufficiente
- In casi di condotta violenta con uso di mezzo idoneo a cagionare la morte (es. investimento ad alta velocità), anche l’allontanamento dell'autore può essere utilizzato come elemento indiziario a sostegno della sussistenza del dolo o del dolo alternativo
- Chi instauri una difesa fondata su profili tecnici (perizie, ricostruzioni dinamiche) deve farli emergere chiaramente nel merito e indicare specifici elementi che contraddicono le conclusioni dei consulenti dell'accusa per sperare in un sindacato positivo in sede di legittimità
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