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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35118/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario stipulato il 1° marzo 2005. La società correntista aveva chiesto l'accertamento della nullità delle clausole sugli interessi debitori pattuiti a tasso ultralegale, nonché di ogni commissione e spesa addebitata, sostenendo che per alcuni periodi il TAEG avesse superato il tasso soglia usurario e che la banca avesse violato i doveri di buona fede e correttezza contrattuale e precontrattuale, con conseguente rideterminazione del saldo finale dovuto. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ritenendo non ragionevolmente probabile l'accoglimento del gravame, sia perché la doglianza sull'usura sopravvenuta era ritenuta superata dall'orientamento delle Sezioni Unite richiamato in via analogica, sia perché non vi sarebbe stato interesse a chiedere un ordine giudiziale di chiusura del conto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1823 ss. e 1813 ss. c.c., del d.lgs. 385/1993 e della l. 108/1996, per avere la Corte d'appello applicato estensivamente ai conti correnti la pronuncia delle Sezioni Unite sull'usura sopravvenuta nel mutuo; 2) identico vizio per il mancato riconoscimento della restituzione di Euro 1.971,22 di interessi usurari espunti dal saldo; 3) violazione degli artt. 1833 e 1855 c.c. e dell'art. 120-bis TUB, per avere escluso la necessità di un ordine dell'autorità giudiziaria per la chiusura del conto, nonostante la prassi bancaria e il rifiuto della banca di chiudere il rapporto prima del pagamento delle somme contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., è proponibile il ricorso per cassazione solo per i vizi propri dell'ordinanza, di natura processuale e nei limiti compatibili con la struttura del filtro d'appello. Nel caso concreto, però, l'ordinanza della Corte d'appello era stata pronunciata legittimamente nell'ambito applicativo degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., come giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito, con motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella di primo grado, sia pure integrata da argomentazioni aggiuntive. Di conseguenza, non era ammesso il ricorso ordinario né quello straordinario ex art. 111 Cost. contro tale ordinanza; l'unico rimedio era l'impugnazione della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1823 ss. c.c.

    Richiamati come norme invocate dalla ricorrente in tema di conto corrente/rapporto di dare-avere, senza che la Corte ne affronti nel merito la violazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • artt. 1813 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in collegamento alla disciplina del mutuo, usata per sostenere l'erroneità del richiamo analogico operato dalla Corte d'appello.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina bancaria rilevante, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamata dalla ricorrente in tema di usura bancaria; la Corte non ne valuta il contenuto sostanziale per il difetto di ammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto; l'ordinanza resa nel caso concreto è ritenuta emessa correttamente entro tale perimetro.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'ordinanza ex art. 348-ter, pronunciata correttamente nel filtro d'appello, non è impugnabile con ricorso per cassazione per contestare vizi di merito; il rimedio è l'impugnazione della sentenza di primo grado.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo per i vizi propri dell'ordinanza filtro, di natura processuale e nei limiti di compatibilità con la sua struttura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel percorso giurisprudenziale illustrato dalla Corte per escludere che, nell'ordinanza filtro, possa configurarsi un vizio di omessa pronuncia sui singoli motivi di appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Esempio di ragione processuale autonoma che, se posta a base dell'inammissibilità dell'appello, renderebbe impugnabile la decisione come sentenza processuale; nel caso concreto non ricorreva.

  • art. 1833 c.c.

    Invocato come norma violata nel terzo motivo, relativo alla chiusura del conto corrente e al recesso.

  • art. 1855 c.c.

    Invocato nel terzo motivo insieme alla disciplina del conto corrente bancario e del recesso.

  • art. 120-bis TUB

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di tutela giudiziale rispetto alla chiusura del rapporto di conto corrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., se resa correttamente nell'ambito del filtro e fondata su un giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito, non è impugnabile con ricorso per cassazione per contestare errores in iudicando o questioni di merito; il rimedio ordinario resta l'impugnazione della sentenza di primo grado.
  • Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza filtro è ammissibile solo per i vizi propri dell'ordinanza, ossia per violazioni processuali inerenti alla sua adozione o per ipotesi in cui l'inammissibilità dell'appello sia stata dichiarata per ragioni processuali autonome e logicamente antecedenti alla valutazione di non manifesta fondatezza.
  • Quando l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. si limita a confermare la decisione di primo grado con motivazione sostanzialmente sovrapponibile, anche se integrata da argomenti ulteriori, non si configura una ratio decidendi autonoma che consenta il ricorso per cassazione contro l'ordinanza stessa.
  • In materia di filtro in appello, la distinzione decisiva è tra ordinanza resa per manifesta infondatezza del gravame e decisione di inammissibilità/improcedibilità per ragioni processuali: solo nel secondo caso la pronuncia può, nella sostanza, assumere natura di sentenza impugnabile per cassazione.
  • La doglianza sull'usura o sulla nullità delle clausole del conto corrente non può essere esaminata in cassazione se il ricorso è diretto contro un'ordinanza filtro correttamente pronunciata e non contro la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteUsura bancaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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