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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10018/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Le parti ricorrenti avevano stipulato un mutuo fondiario per l'acquisto di un immobile. Dopo il mancato pagamento di alcune rate, la banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e avviato l'esecuzione forzata sull'immobile, poi venduto. In giudizio le mutuatrici avevano chiesto di accertare l'usurarietà degli interessi, l'illegittimità della risoluzione/decadenza e la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, con domanda risarcitoria per la perdita dell'immobile. Il Tribunale aveva accolto solo in parte, dichiarando nulla la clausola sugli interessi moratori ma rigettando le altre domande. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto sul punto dell'art. 38 TUB, rilevando anche difetto di prova del superamento del limite di finanziabilità e, in via ulteriore, l'inammissibilità della domanda risarcitoria autonoma. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 38 TUB, sostenendo che il suo superamento avrebbe comportato nullità del mutuo e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile il prezzo di acquisto dell'immobile; 2) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., lamentando che la Corte avesse stravolto la domanda e ignorato che il danno derivava dall'illegittima esecuzione; 3) violazione degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36, comma 1, d.lgs. 206/2005 e della l. 108/1996, insistendo sull'usurarietà degli interessi di mora sulla base di perizie di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché le ricorrenti avevano allegato la notificazione della sentenza impugnata, ma non avevano depositato la copia autentica notificata della decisione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la notifica del ricorso era inoltre avvenuta oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. La Corte ha anche dichiarato inammissibile l'atto della società intervenuta/controricorrente quale mandataria della cessionaria del credito, rilevando che, a fronte della contestazione della cessione in blocco, non era stata offerta prova adeguata dell'effettivo trasferimento del credito, non bastando i soli avvisi in Gazzetta Ufficiale. Sul merito, la sentenza richiama il principio secondo cui il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non comporta nullità del mutuo, ma eventualmente incide sulla qualificazione fondiaria del finanziamento e non esclude di per sé il debito restitutorio; tuttavia tali passaggi restano sullo sfondo rispetto alla declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 38 TUB

    il superamento del limite di finanziabilità non è trattato come causa di nullità del mutuo; al più incide sulla natura fondiaria del finanziamento, senza escludere il debito restitutorio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti, ma la Corte osserva che la domanda risarcitoria non era in realtà proposta ai sensi di tale norma

  • art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. n. 206/2005

    richiamato dalle ricorrenti nel motivo sull'usurarietà, senza accoglimento nel merito

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206/2005

    richiamato dalle ricorrenti nel motivo sull'usurarietà, senza accoglimento nel merito

  • L. n. 108/1996

    invocata quale disciplina antiusura applicabile agli interessi di mora

  • art. 58 TUB

    l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ha solo funzione di esonerare dalla notifica al debitore, ma non basta da solo a provare la cessione se questa è contestata

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la memoria delle ricorrenti

  • art. 325 c.p.c.

    se la sentenza è notificata, opera il termine breve di impugnazione; il ricorso proposto oltre tale termine è tardivo

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    impone il deposito della copia autentica della sentenza notificata; la sua omissione comporta improcedibilità

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    consente il deposito successivo della documentazione rilevante nei limiti previsti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto

  • Cass. Sez. U, n. 10648/2017

    richiamata sul principio dell'onere di deposito della sentenza notificata ai fini dell'improcedibilità

  • Cass. Sez. U, n. 21349/2022

    richiamata sul medesimo principio processuale

  • Cass. Sez. 1, n. 28790/2024

    richiamata sulla prova della cessione in blocco dei crediti

  • Cass. Sez. 3, n. 17944/2023

    richiamata sulla distinzione tra contestazione dell'inclusione del credito e contestazione dell'esistenza della cessione

  • Cass. Sez. 3, n. 25423/2019

    richiamata per qualificare come intervento inammissibile l'atto del preteso cessionario privo di prova della cessione

Massime di principio

  • Se il ricorrente deduce o presuppone la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • Quando la cessione in blocco di un credito è contestata non solo quanto all'inclusione del singolo credito, ma quanto alla sua stessa esistenza, l'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non basta da solo a provare la cessione: occorre una prova complessiva e adeguata del trasferimento.
  • Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non ha natura di norma imperativa tale da determinare automaticamente la nullità del contratto; il suo eventuale superamento può incidere sulla qualificazione del finanziamento, ma non elimina di per sé l'obbligazione restitutoria.
  • La domanda di risarcimento dei danni derivanti da una procedura esecutiva deve essere proposta nel contesto processuale appropriato, non potendo essere automaticamente introdotta con un autonomo giudizio se manca il presupposto di ammissibilità processuale.
  • In cassazione non basta prospettare una diversa lettura del merito o delle prove: la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le effettive ragioni poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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