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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25748/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza n.114/2018 del Tribunale di Venezia che aveva respinto l'opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. al piano di riparto nell'esecuzione immobiliare promossa dal Ruffino contro Giancarlo De Guarrini. Il ricorrente contestava: 1) l'idoneità degli "estratti di ruolo" prodotti dall'interveniente (Equitalia/ADER) come titolo esecutivo, rilevando la mancanza di sottoscrizione e l'assenza dell'indicazione del funzionario responsabile; 2) la prescrizione e/o decadenza del credito tributario vantato dall'interveniente e la possibilità per il creditore procedente di sollevare dette eccezioni in sede di controversia distributiva, invocando anche i limiti dell'art.57 d.P.R. 602/1973 e le preclusioni relative al rimedio tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'estratto di ruolo, se rientra nel catalogo dei titoli esecutivi (art. 474 c.p.c.) e non è stato tempestivamente contestato, costituisce titolo esecutivo idoneo e prova dell'entità e natura del credito anche nei confronti dei terzi nella procedura esecutiva. Quanto alla prescrizione/decadenza, la Corte ha ritenuto che tali eccezioni, se potevano essere sollevate in sede di formazione del titolo (giudice tributario o azione impugnatoria competente), non possono essere fatte valere successivamente in modo da incidere sulla definitività del titolo; un terzo può sollevare la prescrizione solo nel giudizio in cui l'accertamento del credito è ancora possibile e prima della definitiva formazione del titolo. Sono state liquidate le spese a carico del ricorrente e disposto il contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi successivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 49

    Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo

    Il ruolo costituisce titolo esecutivo per l'agente della riscossione: l'estratto del ruolo è idonea prova dell'entità e natura del credito indicato nella cartella esattoriale e vale nei confronti dei terzi nella procedura esecutiva se non tempestivamente impugnato.

  • Codice di Procedura Civile, art. 474

    Elenca i titoli esecutivi; il documento prodotto dall'agente della riscossione deve rientrare in tale catalogo per essere titolo opponibile nella procedura esecutiva.

  • Codice di Procedura Civile, art. 512

    Disciplina la controversia distributiva (opposizione alla ripartizione), con limiti alle questioni che possono essere sollevate dai creditori concorrenti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 617

    Regola l'opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara esecutivo il piano di riparto.

  • D.l. 248/2007 (art. 36 comma 2-ter richiamato)

    Norme legislative che hanno rafforzato formalmente l'esecuzione esattoriale imponendo requisiti formali alle cartelle/attestazioni; la Corte però ritiene che l'estratto di ruolo, se conforme al titolo esecutivo, sia idoneo come prova.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 2 e ss.)

    Indica la competenza della giurisdizione tributaria per le questioni di merito relative ai tributi; molte contestazioni sulla pretesa tributaria devono essere devolute al giudice tributario.

  • Codice Civile, art. 2939

    La prescrizione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ma la Corte precisa che tale eccezione deve essere esercitata nel giudizio in cui il credito può ancora essere messo in discussione e non può distruggere la definitività di un titolo già formato per inerzia del debitore.

  • Codice Civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova; la Corte osserva che chi interviene con un titolo esecutivo valido adempie all'onere probatorio richiesto per la fase esecutiva.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13

    Norme sul contributo unificato: per i ricorsi successivi al 30/01/2013 il soccombente è tenuto al versamento aggiuntivo; la Corte ha applicato tale onere al ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'estratto del ruolo che rientra nel catalogo dei titoli esecutivi e non è tempestivamente impugnato costituisce titolo esecutivo opponibile erga omnes nella procedura esecutiva e fornisce prova dell'entità e natura del credito.
  • Il creditore intervenuto esercita i suoi diritti in base al titolo esecutivo prodotto; non è richiesta una prova 'maggiorata' nei confronti degli altri creditori rispetto a quanto richiesto per far valere il titolo contro il debitore principale.
  • Le eccezioni di prescrizione o decadenza attinenti al titolo amministrativo devono essere sollevate nella sede e nei termini in cui potevano essere impugnate (es. giudice tributario) prima della definitiva formazione del titolo; dopo la definitività il terzo non può farle valere per estinguere il credito già accertato.
  • In sede di controversia distributiva i creditori possono contestare l'esistenza, la natura e l'ammontare dei crediti concorrenti, ma la loro azione è limitata: non può incidere sulla definitività di titoli formatisi per inerzia dell'amministrazione o del debitore.
  • Se si è creditore procedente e si teme l'intervento di un'agente della riscossione, è necessario contestare tempestivamente il titolo dell'interveniente (o sollevare le eccezioni di merito nei termini previsti) perché la fase distributiva non è il luogo adatto per rimettere in discussione titoli già divenuti definitivi.
  • La mera mancanza apparente di sottoscrizione sull'estratto di ruolo non è automaticamente decisiva: la giurisprudenza ammette la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo emittente salvo normativa specifica che imponga la nullità.

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