Cassazione Civile, Sentenza n. 25784/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva escluso la torre di sostegno dell'aerogeneratore dal computo della rendita catastale ritenendola componente impiantistica funzionale al processo produttivo. L'Amministrazione sosteneva che la torre fosse una "costruzione" accrescitiva dell'utilità dell'impianto e dunque dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale (classificazione D/1), non potendo l'essere infissa al suolo essere irrilevante ai fini catastali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili dei gruppi D ed E (applicabile ratione temporis al caso con DOCFA del 15/06/2016), vanno escluse dalla stima diretta le componenti impiantistiche ("macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti") funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano o meno stabilmente infisse al suolo. La Corte ha ritenuto corretto l'accertamento di fatto della CTR secondo cui nella fattispecie la torre costituisce componente essenziale e funzionale dell'aerogeneratore e quindi è esclusa dal valore imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... è effettuata ... tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come una esclusione delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo dalla stima catastale, basata sulla loro strumentalità al processo produttivo e non sulla loro condizione materiale di essere infisse o meno al suolo.
art. 1-quinquies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44 (interprezione autentica)
includendo, nel computo della rendita catastale, le "costruzioni stabili" connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, ... ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.
Norma precedente che aveva ampliato il computo della rendita alle costruzioni stabili e ad elementi mobili necessari all'attività; la Corte segnala che il quadro è poi stato modificato dalla legge 2015 che introduce l'esclusione per gli impianti funzionali.
art. 1, comma 244, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
richiamo alle istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare
Rilevata come parte del quadro normativo e richiamo alle istruzioni tecniche precedenti; la successiva legge 208/2015 ha tuttavia innovato i criteri di determinazione.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi
Documento tecnico richiamato dalle norme precedenti per criteri stimativi; la Corte ne riconosce il ruolo ma sottolinea che la legge del 2015 modifica i criteri per gli impianti funzionali.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10/02/2016
Richiamata dall'Amministrazione per sostenere che caratteristiche tipologiche e di immobilizzazione potevano far annoverare le torri tra le "costruzioni"; la Corte tuttavia sottolinea che l'elemento decisivo è la strumentalità al processo produttivo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13/06/2016
Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori ... le caratteristiche porta-no ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta ...
L'Amministrazione aveva interpretato la norma puntando sulle caratteristiche strutturali; la Corte non condivide tale approccio formale e ribadisce il criterio della funzionalità al processo produttivo.
Citato nell'impugnazione in riferimento a profili di accessione/integrazione tra cosa mobile e immobile; la Corte ritiene prevalente l'analisi della strumentalità al processo produttivo per l'esclusione catastale.
Massime di principio
- Ai fini catastali la valutazione se una componente debba essere inclusa nella rendita non dipende esclusivamente dalla sua fissità al suolo, ma dalla sua strumentalità al processo produttivo: gli "impianti" funzionali sono esclusi anche se stabilmente infissi.
- Per essere esclusa dalla stima diretta la componente deve risultare funzionale e strumentale al processo produttivo specifico dell'impianto (es. parte essenziale della macchina che produce energia).
- La prova della funzione produttiva è di fatto: è necessario documentare (progetto, descrizione tecnica, dimensionamento in relazione al rotore, modalità di fissaggio, possibilità di asportazione e riutilizzo) che l'elemento è parte integrante del processo produttivo.
- La semplice considerazione delle caratteristiche strutturali (solidità, volumetria, fondazioni) non è sufficiente per includere l'elemento nella rendita se il suo ruolo è essenzialmente produttivo.
- In caso di dubbio il giudice del merito dovrà accertare i profili tecnici e funzionali dell'elemento (es. torre eolica) per valutare l'esclusione dalla stima; decisioni fondate su accertamento di fatto sono difficilmente censurabili in Cassazione.
- La normativa rilevante (art. 1, co.21 L. 208/2015) si applica a partire dal 1° gennaio 2016; per istanze presentate dopo tale data è determinante l'interpretazione che esclude gli "imbullonati" funzionali dal carico impositivo.
- Se una componente, oltre alla funzione produttiva, conferisce una residua utilità reddituale o d'uso all'immobile al di fuori del processo produttivo, potrebbe invece concorrere alla determinazione della rendita: va quindi valutata la funzione prevalente.
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