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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25750/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza della Corte di cassazione 28.9.2017 n. 22756 per errore materiale: l'ordinanza non avrebbe esaminato uno dei tre motivi di ricorso proposti contro la sentenza del Tribunale di Lecco 14.6.2016 n. 424. In origine Patti, soccombente in un giudizio davanti al Giudice di pace e condannato al pagamento delle spese (distratte a favore dell'avv. Rosario Coppola ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), aveva ricevuto precetto via PEC e aveva promosso opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. articolando tre motivi subordinati: (a) illeggibilità di due file allegati alla PEC; (b) in subordine, difetto di legittimazione all'esecuzione da parte dell'avv. Coppola poiché la sentenza dava la formula esecutiva solo a favore di Amalia Pioltelli; (c) in ulteriore subordine, estinzione del credito per compensazione qualora l'esecuzione fosse stata proposta da Pioltelli. Il Tribunale di Lecco aveva rigettato l'opposizione ritenendo inammissibili i motivi subordinati sulla base della presunta inconciliabilità con il motivo principale. In cassazione il ricorrente aveva proposto tre motivi; la Corte di cassazione, nell'ordinanza impugnata, ha tuttavia omesso di esaminare uno dei motivi, indicando erroneamente come primi e secondi i restanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di revocazione nella parte rescindente, rilevando un errore materiale per omissione dell'esame di un motivo di ricorso. Sul merito della fase rescissoria ha ritenuto fondato il motivo non esaminato, affermando che le domande subordinate sono ammissibili e che il Tribunale di Lecco ha adottato una decisione oggettivamente irrazionale dichiarando inammissibili i motivi subordinati solo perché incompatibili con il motivo principale. La Corte ha quindi revocato in parte l'ordinanza n. 22756/17, accolto il primo motivo della fase rescissoria, cassato la sentenza del Tribunale di Lecco e rinviato la causa a quel Tribunale in persona di altro giudice, demandando a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Le spese del presente giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Base normativa invocata per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte per errore materiale; la Corte ha ritenuto applicabile la revocazione per omissione di esame di un motivo.

  • art. 93 c.p.c.

    Norma richiamata nel fatto: le spese di lite erano state distratte a favore del procuratore della parte vittoriosa (avv. Rosario Coppola).

  • artt. 615 e 617 c.p.c.

    Norme che regolano l'opposizione agli atti esecutivi; sul loro fondamento il ricorrente ha proposto l'opposizione al precetto con motivi principali e subordinati.

  • art. 475 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente nel primo motivo di cassazione; contestava la decisione del Tribunale relativa al trattamento delle domande subordinate.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamata dal Procuratore Generale come possibile causa di inammissibilità del primo motivo per mancata trascrizione del contenuto del precetto; la Corte ha escluso la rilevanza perché il motivo non verteva sulla nullità del precetto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo di cassazione originario (censura costituzionale), relativo alla tutela degli obblighi procedurali e parità di trattamento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo di cassazione originario, con riferimento al diritto di difesa e all'accesso alla giustizia in relazione alla leggibilità dei file notificati via PEC.

  • art. 149-bis c.p.c.

    Norma richiamata nell'ambito della censura relativa alla notificazione via strumenti informatici; la questione era l'illeggibilità degli allegati in formato p7m e gli obblighi del destinatario.

  • Giurisprudenza: Ordinanza Sez. U. n. 31032 del 27/11/2019

    Principio richiamato secondo cui l'omesso esame di un motivo di ricorso da parte della Corte di cassazione costituisce vizio revocatorio.

Massime di principio

  • L'omesso esame da parte della Corte di un motivo di ricorso costituisce errore materiale idoneo a fondare la revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Le domande subordinate sono ammissibili e devono essere valutate: l'incompatibilità fattuale o giuridica tra domanda principale e subordinata non giustifica in astratto l'inammissibilità della subordinata, poiché la subordinazione presuppone proprio che la subordinata entri in esame se la principale risulta infondata.
  • Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile una domanda subordinata solo perché fondata su presupposti incompatibili con la domanda principale; tale motivo deve essere valutato sul merito secondo la logica delle domande subordinate.
  • Se il ricorso per cassazione viene parzialmente omesso o i motivi vengono confusi per errore percettivo (es. grafica del ricorso), la Corte deve essere richiamata alla correzione dell'omissione o la revoca può essere disposta se l'errore è rilevante.
  • Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte pubblica (es. mancata trascrizione del precetto) devono essere concrete e pertinenti alla censura proposta; non possono essere usate per eludere l'esame di questioni sostanziali che il ricorrente ha effettivamente prospettato.

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