Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25785/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla qualificazione catastale delle torri di sostegno degli aerogeneratori: l'Amministrazione finanziaria sosteneva che tali torri costituissero costruzioni da includere nella stima catastale dell'unità immobiliare (quindi soggette a rendita), mentre il contribuente sosteneva che le torri siano componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (produzione di energia elettrica) e pertanto escluse dalla valutazione catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. La controversia verteva dunque sul criterio di esclusione dal valore catastale (caratteristiche strutturali vs. funzionalità rispetto al processo produttivo) e sulla rilevanza delle circolari interpretative dell'Agenzia

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione (ossia ha confermato la decisione della CTR). Il Collegio ha ritenuto che l'art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima catastale gli impianti, macchinari, congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo indipendentemente dall'essere stabilmente infissi al suolo. Per le torri eoliche occorre un accertamento di fatto sulla loro strumentalità al processo produttivo: se la torre è componente essenziale ed attiva dell'impianto (integrata con navicella e rotore e funzionale alla produzione di energia) deve essere considerata impiantistica ed esclusa dalla rendita. Nella fattispecie la CTR aveva accertato tale funzionalità, motivo per cui la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso. Spese compensate

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015 / 2016) - art. 1, comma 21

    esclusione dalla valutazione catastale di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo"

    La Corte interpreta la norma come criterio funzionale/strumentale: rileva l'impiego nel processo produttivo piuttosto che la mera connessione fisica o l'infissione al suolo. Pertanto componenti impiantistiche funzionali sono escluse dalla stima catastale anche se integrate strutturalmente alla costruzione

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    le torri di sostegno degli aerogeneratori "sono vere e proprie torri... portano ad annoverare le stesse tra le 'costruzioni' e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta"

    L'Amministrazione ha sostenuto una lettura basata sulle caratteristiche tipologico-costruttive (solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo) per includere le torri tra le costruzioni imponibili; la Corte ha ritenuto tale interpretazione non vincolante e non conforme alla ratio dell'art. 1, comma 21

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2016

    riferimenti alle caratteristiche costruttive rilevanti ai fini catastali

    Ulteriore documento interpretativo dell'Amministrazione oggetto di disaccordo: la Corte preferisce il criterio della strumentalità funzionale al processo produttivo piuttosto che il criterio esclusivamente strutturale indicato nella circolare

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    norma sul rimborso/contributo unificato (applicabilità in caso di soccombenza di pubblica amministrazione)

    La sentenza segnala che, pur essendo soccombente una parte pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica la deroga prevista dall'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002 nella fattispecie

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. n. 21462/2020 e numerose altre pronunce citate)

    orientamento consolidato che privilegia la destinazione ad attivita' produttive per l'esclusione delle componenti impiantistiche

    La Corte si riallaccia al nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo cui il legislatore ha sottratto dal carico impositivo le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla natura strutturale o dall'infissione al suolo

Massime di principio

  • L'art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo: il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo, non la mera connessione fisica o l'essere infisse al suolo
  • Le circolari amministrative (es. 27/E 2016) forniscono un'interpretazione tecnica ma non prevalgono se contrastano con la ratio normativa e con l'orientamento giurisprudenziale; il giudice valuta in concreto la funzionalità
  • Per singole dotazioni (es. torri eoliche) occorre un accertamento fattuale sulla loro funzione: se la torre svolge ruolo essenziale e attivo nell'impianto (integrata con navicella e rotore e funzionale alla produzione) va considerata impiantistica ed esclusa dalla rendita
  • Non tutte le dotazioni funzionali al processo produttivo vengono automaticamente scorporate: nella stima diretta vanno considerate le dotazioni che caratterizzano il fabbricato, mentre i macchinari e gli impianti propri del processo sono esclusi
  • In caso di controversia è fondamentale la prova tecnica e l'accertamento di fatto (perizia, relazione tecnica) sul ruolo funzionale della componente impugnata; le decisioni di merito su fatti tecnici sono difficilmente censurabili in sede di legittimità
  • Dato il consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'esenzione delle componenti impiantistiche, in contenziosi simili le spese possono essere compensate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.