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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25749/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli aggiudicatari avevano acquistato all'espropriazione immobiliare un locale poi risultato gravato da una servitù che ne impediva la destinazione commerciale. Con istanza del 13.3.2007 chiesero al giudice dell'esecuzione la revoca del decreto di trasferimento e la restituzione del prezzo; il giudice fissò un termine per l'inizio del giudizio di merito. Non avendo rispettato tale termine, gli aggiudicatari proposero nell'ottobre 2008 un giudizio 'autonomo' dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento della vendita, la restituzione del prezzo e il risarcimento, sostenendo che la loro istanza non fosse un'opposizione esecutiva. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda come tardiva (richiamando il termine per l'opposizione ex art. 618 c.p.c.) e rigettò le domande; i ricorrenti impugnarono in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda dei ricorrenti fosse sostanzialmente coincidente con la richiesta di revoca del decreto di trasferimento e restituzione delle somme già formulata nel 2007 e quindi fosse soggetta al regime dell'opposizione agli atti esecutivi. Se qualificata come opposizione, gli opponenti hanno perso la facoltà di introdurre la fase di merito per il decorso del termine fissato dal giudice dell'esecuzione; se considerata invece autonoma, risultava comunque inammissibile perché le domande idonee ad incidere sui provvedimenti del giudice dell'esecuzione devono essere proposte nell'ambito del processo esecutivo e con le forme e i termini previsti dal codice. La Corte ha inoltre chiarito principi procedurali (es. limiti all'annullamento del decreto di trasferimento fuori dall'opposizione esecutiva, possibilità di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per decidere eventuale decadenza, e illeicità di una pronuncia di 'incompetenza' in favore di altra sezione dello stesso Tribunale). Per le particolarità e la non piena chiarezza delle decisioni precedenti la Corte ha compensato integralmente le spese di lite e ha dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha ritenuto che le domande di annullamento del trasferimento e restituzione del prezzo rientrino nel processo di opposizione esecutiva e pertanto debbano rispettarne le forme e i termini

  • art. 618 c.p.c.

    Richiama il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione per introdurre la fase di merito dell'opposizione; il mancato rispetto comporta decadenza e inammissibilità della domanda

  • art. 615 c.p.c.

    Regole sulla reiterazione dell'opposizione: la parte decaduta può soltanto riproporre l'opposizione secondo le forme e i termini previsti

  • art. 112 c.p.c.

    Principio dell'obbligo del giudice di decidere su tutte le domande; la Corte ha ritenuto i rilievi dei ricorrenti assorbiti e che non vi sia stata omessa pronuncia perché le eccezioni furono implicitamente rigettate

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamata dal Tribunale in ordine alla necessità di valutare la competenza in sede di regolamentazione interna dell'ufficio giudiziario

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Criterio per individuare le questioni pregiudiziali da affrontare; utilizzato dalla Corte per ordinare l'analisi delle questioni di interpretazione e competenza

  • art. 153 c.p.c.

    Istituto della rimessione in termini: la Corte ha osservato che, se la decadenza è incolpevole, la via corretta per rimediare è la rimessione, non l'introduzione di un giudizio autonomo

  • art. 1427 c.c.

    Riferito alla domanda di annullamento del decreto di trasferimento (vizi del contratto); la Corte ha ricordato che tali profili vanno dedotti nell'ambito dell'opposizione esecutiva quando incidono sugli atti del processo esecutivo

  • art. 1489 c.c.

    Norma richiamata per la restituzione del prezzo per vizi della cosa venduta; la Corte ha sottolineato che la relativa azione, se connessa al trasferimento esecutivo, deve rispettare le regole dell'opposizione

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Fondamenti di impugnazione per la cassazione (violazione di legge e nullità); la Corte ha analizzato i motivi e li ha ritenuti infondati

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato per le impugnazioni: la Corte ha disposto che, oltre al rigetto, sussistono i presupposti per un ulteriore versamento a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • Se si contesta il trasferimento di un bene venduto in esecuzione per vizi che incidono sul provvedimento esecutivo, la tutela deve essere esercitata nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi rispettando le forme e i termini stabiliti dal codice (art. 615, 617, 618 c.p.c.)
  • Il mancato rispetto del termine per introdurre la fase di merito dell'opposizione comporta la decadenza; la via corretta per rimediare, se la decadenza è incolpevole, è la rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), non l'introduzione di un giudizio civile autonomo
  • Non è possibile ottenere l'annullamento dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione con un processo ordinario estraneo al procedimento esecutivo: i provvedimenti di un giudice possono essere rimossi solo mediante gli strumenti di impugnazione e nei modi previsti dall'ordinamento
  • Problemi di competenza all'interno dello stesso tribunale vanno risolti con la rimessione al capo dell'ufficio per l'assegnazione tabellare; è anomala la dichiarazione di 'incompetenza' in favore di un'altra sezione dello stesso Tribunale
  • In presenza di decisioni o condotte processuali non chiare, il giudice di legittimità può compensare le spese, ma il rigetto del ricorso può comportare oneri aggiuntivi (es. contributo unificato) a carico del ricorrente

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