Cassazione Civile, Sentenza n. 25747/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Di Paolo avverso la sentenza del Giudice di pace. La ricorrente aveva ricevuto una cartella esattoriale per sanzioni relative alla circolazione stradale (euro 656,80) e aveva proposto opposizione avanti il Giudice di pace deducendo prescrizione, illegittime maggiorazioni e nullità per difetto di notifica. In appello la ricorrente contestava la qualificazione dell'opposizione (sosteneva di non avere proposto un'opposizione recuperatoria ex artt. 22-23 L. 689/81 ma un'opposizione all'esecuzione) e la conseguente decisione secondo diritto/secondo equità e la possibilità di proporre appello; l'oggetto del contendere era dunque la natura dell'opposizione (recuperatoria vs opposizione all'esecuzione vs opposizione agli atti esecutivi) e la conseguente ammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Ha confermato che il Tribunale ha correttamente qualificato le censure: parte come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e parte come opposizione agli atti esecutivi; ha osservato che, quando l'opposizione all'esecuzione non supera il valore di euro 1.100, l'appello è consentito solo nei limiti e per le ipotesi previste dall'art. 339, terzo comma, c.p.c.; ha ritenuto che la ricorrente non abbia censurato il punto decisivo (cioè non abbia formulato i motivi di impugnazione conformi ai limiti dell'art. 339, comma 3) e che i motivi indicati non evidenziassero violazioni di norme processuali, costituzionali o comunitarie tali da rendere ammissibile l'appello. Quanto all'opposizione agli atti esecutivi, la Corte ha ribadito che essa non è proponibile davanti al giudice di pace e che, ove comunque esaminata e respinta, l'appello ex art. 617 c.p.c. è inammissibile. Inoltre ha rigettato le censure relative alle spese sottolineando che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. È stata altresì disposta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi successivi a quelli proposti dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
art. 339 terzo comma c.p.c.
Limita l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace per controversie di valore inferiore a euro 1.100: l'appello è ammesso solo per le ipotesi indicate (violazione delle norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie, principi regolatori). La Corte ha ritenuto che l'appello non contestasse efficacemente tali profili e perciò ha confermato l'inammissibilità.
art. 615 c.p.c.
Regola l'opposizione all'esecuzione; la Corte l'ha applicato qualificando parte dell'impugnazione come opposizione all'esecuzione e richiamando il regime speciale di impugnabilità quando il valore della controversia è minore di euro 1.100.
art. 617 c.p.c.
Regola l'opposizione agli atti esecutivi e il relativo rimedio; la Corte ha osservato che tali opposizioni non sono proponibili davanti al giudice di pace e che l'appello ex art. 617 è inammissibile ove l'opposizione agli atti esecutivi sia stata comunque esaminata e respinta.
art. 113 comma 2 c.p.c.
Previsto come norma generale sul procedimento secondo equità davanti al giudice di pace; la Corte ha chiarito che per le opposizioni recuperatorie/di primo atto (art. 7 d.lgs. 150/2011) non si applica l'art. 113, comma 2, con la conseguenza che quelle decisioni sono decise secondo diritto e sono apprezzabili in appello nei limiti ordinari.
d.lgs. 150/2011 (art. 7 comma 10; art. 6 comma 12)
Disciplina l'opposizione alle sanzioni amministrative e la relativa competenza del giudice di pace; la Corte precisa la distinzione tra opposizioni 'recuperatorie' (regolate da art. 7 d.lgs. 150/2011, decise secondo diritto e apprezzabili in appello) e opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
L. 689/1981 (art. 22 e 23)
Norme storiche sulle opposizioni a sanzioni amministrative richiamate per spiegare l'equiparazione e la giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'art. 113 c.p.c. alle opposizioni previste da quella disciplina; la Corte richiama la giurisprudenza che collega tali opposizioni al giudizio secondo diritto.
art. 342 c.p.c.
Norma sui casi tassativi di inammissibilità dell'appello; la Corte osserva che, sebbene il Tribunale abbia citato l'art. 342 in motivazione in parte erroneamente, la decisione di inammissibilità è stato basata sull'art. 339 comma 3 e non sull'art. 342.
art. 91 c.p.c.
Prevede il criterio generale della soccombenza per il riparto delle spese; la Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese in applicazione di tale principio e non censurabile in cassazione.
art. 92 c.p.c.
Disciplina la compensazione delle spese di lite come facoltà del giudice; la Corte ricorda che la mancata compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non costituisce vizio di motivazione impugnabile in cassazione salvo il caso opposto (quando la compensazione viene disposta).
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1 quater
Norma sul contributo unificato e oneri per i ricorsi proposti in epoca successiva al 30/01/2013; la Corte ha disposto l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Distinguere sempre quale tipo di opposizione è stata proposta: opposizione 'recuperatoria' (opposizione a sanzione amministrativa - art. 7 d.lgs. 150/2011/abrogata L. 689/81) va trattata come azione sostanzialmente di primo atto e, se decidibile secondo diritto, è impugnabile in appello nei limiti ordinari.
- Se l'opposizione è qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e la controversia non supera il valore di euro 1.100, l'appello è ammesso solo nei limiti dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.: l'atto di impugnazione deve quindi formulare censure pertinenti a quelle specifiche fattispecie (violazioni di procedimento, profili costituzionali o comunitari, principi regolatori).
- L'opposizione agli atti esecutivi non è proponibile davanti al giudice di pace; se comunque è stata proposta e trattata si traduce in una situazione di inammissibilità o di impossibilità di impugnazione nel secondo grado (art. 617 c.p.c.).
- La mancata deduzione in primo grado di eccezioni di inammissibilità può precludere al giudice di secondo grado di rilevarle d'ufficio; le contestazioni sulla ammissibilità dell'appello devono essere formulate con chiarezza già in primo grado o essere oggetto di specifica censura.
- Le decisioni del giudice di merito in ordine alla compensazione delle spese sono di regola insindacabili in cassazione salvo casi di illogicità manifesta; l'art. 92 c.p.c. attribuisce al giudice discrezionalità nella compensazione.
- In presenza di cartelle esattoriali per sanzioni stradali è fondamentale verificare se il ricorso impugni la notifica del processo verbale (caso tipico di opposizione recuperatoria) o l'esecuzione forzata: la qualificazione incide direttamente sull'iter processuale e sull'appellabilità.
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