Sentenza del 29/10/2018 n. 3152 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Istanza di rettifica dichiarazione - Assenza di motivazioni in fatto e diritto - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il silenzio-rifiuto dell'Ufficio sull'istanza di rettifica della dichiarazione IVA 2007 e di rimborso dell'IVA relativa a tre fatture di acquisto non registrate per errore. Sosteneva che l'istanza, presentata nel 2012, avesse natura rettificativa e che il ricorso fosse tempestivo. Contestava inoltre il comportamento dell'Ufficio, che aveva negato efficacia rettificativa all'istanza senza indicare adeguatamente le ragioni del diniego e senza invitare il contribuente a integrare o correggere la documentazione, in violazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 212/2000.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo erronea la precedente dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla C.T.P. di Bari. Il termine biennale per impugnare il silenzio-rifiuto è stato considerato rispettato, poiché il ricorso era stato notificato e depositato prima della sua scadenza. La Commissione ha inoltre ritenuto che la rettifica della dichiarazione IVA fosse soggetta alla disciplina specifica prevista per le dichiarazioni fiscali e che l'Ufficio non potesse limitarsi a negare il valore rettificativo dell'istanza, dovendo spiegare le ragioni del mancato riconoscimento del credito e invitare il contribuente a integrare o correggere gli atti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
l'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito (...) richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito
L'Amministrazione finanziaria deve indicare le ragioni per cui non riconosce un credito e deve consentire al contribuente di integrare o correggere gli atti irregolari o incompleti, quando ciò possa permettere il riconoscimento anche parziale del credito.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Il termine biennale per proporre ricorso contro il silenzio-rifiuto è stato ritenuto rispettato, decorrendo dalla presentazione dell'istanza e, secondo il caso esaminato, tenendo conto della definizione dell'accertamento con adesione.
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina l'esercizio del diritto alla detrazione IVA e i relativi presupposti, tra cui la corretta registrazione delle fatture di acquisto.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
È richiamato con riferimento ai termini entro i quali l'Amministrazione può procedere alla rettifica della dichiarazione IVA; la Commissione ha ritenuto rispettato il termine applicabile.
D.P.R. n. 322/1998 e D.P.R. n. 435/2001
Prevedono la disciplina delle dichiarazioni integrative e rettificative, applicabile anche alle dichiarazioni IVA.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale disciplina del termine per la richiesta di rimborso, con decorrenza dalla definizione dell'accertamento con adesione secondo l'orientamento menzionato nella decisione.
Articoli 112, 113 e 115 c.p.c.
Sono richiamati dal ricorrente per denunciare l'omesso esame, da parte della C.T.P., delle deduzioni contenute nella memoria di replica.
Cassazione, sentenza n. 21457 del 9 ottobre 2009
il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione dall'IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi
La violazione di adempimenti formali non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione o al rimborso quando i requisiti sostanziali del credito risultano dimostrati, purché siano rispettati anche gli ulteriori obblighi e termini previsti dalla legge.
Cassazione, sentenza n. 22114 del 23 ottobre 2006
la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili
L'omessa indicazione del credito nella dichiarazione non determina necessariamente la decadenza, se il credito risulta dalle scritture contabili e viene fatto valere secondo le modalità e i termini applicabili.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2012
È richiamata per sostenere che il termine per la richiesta o l'azione relativa al rimborso può decorrere dalla definizione dell'avviso di accertamento con adesione.
Massime di principio
- Un'istanza del contribuente non può essere privata dei suoi effetti rettificativi o di rimborso mediante una motivazione generica: l'Ufficio deve spiegare in fatto e in diritto le ragioni del diniego.
- Quando la documentazione presenta errori o omissioni sanabili e da essa può emergere un credito, l'Amministrazione deve invitare il contribuente a integrare o correggere gli atti, anche se il riconoscimento può essere solo parziale.
- Nel contenzioso contro il silenzio-rifiuto è essenziale verificare con precisione la decorrenza del termine per ricorrere, considerando, ove rilevante, la definizione di un accertamento con adesione.
- La mancata osservanza di un adempimento formale, come l'omessa registrazione o indicazione di una fattura, non esclude automaticamente il diritto sostanziale alla detrazione o al rimborso se il credito è effettivo, documentato e fatto valere nei termini di legge.
- Il contribuente deve comunque dimostrare l'esistenza del credito mediante fatture, scritture contabili, registrazioni e dichiarazioni integrative o rettificative presentate secondo le forme previste dalla normativa; una semplice istanza non sempre sostituisce gli adempimenti dichiarativi richiesti.
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