Sentenza del 29/10/2018 n. 1726 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale- Mancata attivazione - Nullità del provvedimento - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità o l’illegittimità dell’avviso di accertamento perché l’Amministrazione non avrebbe attivato il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emanazione del provvedimento. La censura si fondava sull’asserita lesione del diritto di difesa e sulla necessità di consentire al contribuente di interloquire sugli elementi acquisiti durante l’istruttoria.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. La mancata attivazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell’accertamento: occorre verificare in concreto gli effetti dell’omissione sul diritto di difesa e sulla definizione della controversia. Nel caso esaminato, l’accertamento era fondato su indagini complesse e su dati conoscitivi acquisiti durante l’istruttoria, ma non è stato ravvisato uno specifico obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. L’atto è quindi rimasto valido.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento.
- La violazione deve essere valutata in concreto, verificando se abbia inciso effettivamente sul diritto di difesa del contribuente e sull’esito dell’accertamento.
- Il giudice deve accertare se, mediante il contraddittorio, il contribuente avrebbe potuto fornire elementi rilevanti o modificare la ricostruzione dell’Amministrazione.
- L’esistenza di attività istruttorie complesse o di dati acquisiti dall’Amministrazione non implica, da sola, l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: tale obbligo deve derivare dalla specifica disciplina applicabile al procedimento.
- Per ottenere l’annullamento dell’accertamento, non è sufficiente allegare in modo astratto l’omissione del contraddittorio; occorre indicare concretamente quali difese, documenti o argomentazioni avrebbero potuto incidere sulla pretesa fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 2486 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 2498 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →